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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli organici degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono
stabiliti in conformita' alla tabella n. 1 allegata alla presente
legge, che sostituisce la corrispondente tabella annessa alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.