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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Affidamento del servizio per il trasporto dei detenuti all'Arma dei
carabinieri
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42 della legge 26
luglio 1975, n. 354, e dall'articolo 79 del regolamento di esecuzione
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976,
n. 431, sulla traduzione degli internati, il servizio per il
trasporto e le traduzioni su strada dei detenuti, per conto del
Ministero di grazia e giustizia, e' affidato temporaneamente all'Arma
dei carabinieri, sino all'attuazione della riforma del Corpo degli
agenti di custodia, e comunque non oltre cinque anni dall'entrata in
vigore della presente legge.