Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al terzo comma
dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' prorogato al
31 dicembre 1985.
Le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto,
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche e all'accertamento delle imposte sui
redditi devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale almeno
novanta giorni prima della data stabilita per la loro entrata in
vigore e la commissione di cui al primo comma dell'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, esprime il suo parere entro novanta
giorni dalla richiesta. Le altre disposizioni devono essere emanate
almeno sessanta giorni prima della data prevista per la loro entrata
in vigore.
Nei testi unici sono comprese sia le norme contenute nei decreti
emanati in base alla predetta legge di delegazione sia le norme,
relative alle medesime materie, contenute in precedenti leggi rimaste
in vigore e in leggi successivamente pubblicate fino a tre mesi prima
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di ciascun testo unico.
Oltre alle integrazioni e correzioni di cui al secondo comma
dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, possono essere
apportate, tanto alle norme delegate quanto a quelle di leggi
ordinarie, le modificazioni necessarie per attuarne il coordinamento
sistematico secondo principi unitari e per prevenire l'evasione
fiscale.
L'autorizzazione di cui al quinto comma dell'articolo 17 della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e' estesa fino alla data indicata nel
primo comma della presente legge. Il termine di scadenza del comitato
tecnico per l'attuazione della riforma tributaria e' prorogato fino
alla data di ricostituzione del comitato medesimo e comunque non
oltre il trentesimo giorno dall'entrata in vigore della presente
legge.
All'onere derivante dall'applicazione del comma precedente,
valutato in lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1984 e 1985, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per gli anni medesimi, all'uopo parzialmente utilizzando la
voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.