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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 9 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e' sostituito
dal seguente:
"Nel caso di licitazione privata, sono ammesse offerte anche in
aumento sin dal primo esperimento di gara.
Per gli appalti, di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977,
n. 584, non e' consentita la scheda segreta prevista dall'articolo 1
della legge 3 luglio 1970, n. 504, e l'ammissibilita' di offerte in
aumento deve essere dichiarata nel bando di gara".