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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 2 della legge 8 novembre 1956, n. 1327, e' sostituito
dal seguente:
"La medaglia, unica per tutto il personale militare per dimensioni
e conio, ha il diametro di millimetri 35 ed e' conforme al modello
annesso al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n.
470".