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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 1 dicembre 1983, n. 654, concernente esonero dalle
sanzioni per i versamenti di acconto della sovrimposta sul reddito
dei fabbricati effettuati entro il 30 gennaio 1984 da cittadini
italiani emigrati all'estero, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - All'articolo 21 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.
55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n.
131, sono aggiunti i seguenti commi:
"(4) I cittadini emigrati che non sono rimasti iscritti nelle
anagrafi della popolazione residente possono effettuare in unica
soluzione, entro il termine previsto dal secondo comma, il versamento
della sovrimposta.
(5) La disposizione di cui al precedente comma si applica anche
per i redditi dei fabbricati ubicati nei comuni indicati
nell'allegato al decreto del Ministro delle finanze 9 dicembre 1983,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 del 13 dicembre 1983 "".