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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 30 luglio 1959, n. 616, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"E' autorizzata la concessione a favore dell'Istituto nazionale per
lo studio della congiuntura (ISCO), per il conseguimento dei suoi
fini, di un contributo annuo di lire 4.000 milioni, a decorrere
dall'esercizio finanziario 1984, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero del bilancio e della programmazione
economica.
Il contributo stesso puo' essere annualmente adeguato con apposita
norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio".