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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I commi sesto e settimo dell'articolo 69 del testo unico delle
norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono sostituiti
dai seguenti:
"Le macchine agricole che, per necessita' funzionali, hanno limiti
di sagoma e di peso eccedenti quelli stabiliti dagli articoli 32 e 33
del presente testo unico debbono essere munite, per circolare su
strada, di speciale autorizzazione rilasciata secondo quanto disposto
dall'articolo successivo.
Chiunque circola su strada pubblica con una macchina agricola che
supera i limiti di sagoma e/o di peso stabiliti, senza avere ottenuto
la prescritta autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L.
800.000".