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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fatti salvi gli effetti prodotti, gli atti e i provvedimenti
adottati, nonche' i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti-legge 25 gennaio 1984, n. 5, 24 marzo 1984, n. 37, 24 maggio
1984, n. 153 e 25 luglio 1984, n. 372, con decorrenza 30 agosto 1984,
gli istituti e le aziende di credito, tesorieri o cassieri degli enti
e degli organismi pubblici di cui alla tabella A annessa alla
presente legge, effettuano, nella qualita' di organi di esecuzione
degli enti e degli organismi suddetti, le operazioni di incasso e di
pagamento a valere sulle contabilita' speciali aperte presso le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le entrate proprie dei
predetti enti ed organismi, costituite da introiti tributari ed
extratributari, per vendita di beni e servizi, per canoni,
sovracanoni e indennizzi, o da altri introiti provenienti dal settore
privato, devono essere versate in contabilita' speciale fruttifera
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Le altre
entrate, comprese quelle provenienti da mutui, devono affluire in
contabilita' speciale infruttifera, nella quale devono altresi'
essere versate direttamente le assegnazioni, i contributi e quanto
altro proveniente dal bilancio dello Stato. Le operazioni di
pagamento sono addebitate in primo luogo alla contabilita' speciale
fruttifera, fino all'esaurimento dei relativi fondi.
Con decreti del Ministro del tesoro e' fissato il tasso d'interesse
per le contabilita' speciali fruttifere e sono altresi' disciplinati
le condizioni, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle
operazioni e per il regolamento dei rapporti di debito e di credito
tra i tesorieri o i cassieri degli enti e degli organismi pubblici di
cui al precedente primo comma e le sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, con riferimento anche alle disponibilita' in numerario o
in titoli esistenti presso gli istituti e le aziende di credito alla
fine del mese antecedente alla data di emanazione dei decreti del
Ministro del tesoro di cui al presente comma.
Il tasso di interesse per le somme versate nelle contabilita'
speciali fruttifere di cui al primo comma del presente articolo deve
essere fissato dal decreto ministeriale in una misura compresa fra il
valore dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti postali
di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari del Tesoro a
scadenza trimestrale.
Il decreto ministeriale che, a norma del precedente secondo comma,
stabilisce le condizioni, i criteri e le modalita' di attuazione
delle discipline previste dalla presente legge deve garantire agli
enti ed organismi interessati la piena ed immediata disponibilita',
in ogni momento, delle somme di loro spettanza giacenti in tesoreria
nelle contabilita' speciali fruttifere e infruttifere.
All'onere derivante dalla corresponsione degli interessi previsti
dal precedente primo comma, valutabile in lire quaranta miliardi per
ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
pluriennale 1984-86, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Fino alla data di emanazione dei decreti del Ministro del tesoro
previsti dal precedente secondo comma, agli enti ed agli organismi
pubblici di cui alla tabella A annessa alla presente legge si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 della legge 30
marzo 1981, n. 119, modificato dall'articolo 21, comma 4, del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, nonche'
dall'articolo 35, quattordicesimo comma, della legge 27 dicembre
1983, n. 730, come ulteriormente modificate e integrate dal
successivo articolo 3 della presente legge.