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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici non puo' essere
richiesto o comunque accertato il possesso del requisito della "buona
condotta".
Sono conseguentemente abrogati il n. 3) del primo comma
dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed ogni altra
disposizione incompatibile con quanto previsto dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI