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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, recante misure urgenti in
materia sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 2, dopo la parola: "autorizzare" sono inserite le
altre: "le unita' sanitarie locali e";
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del
precedente comma che non trova copertura nelle assegnazioni alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere
sulla dotazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per
l'anno 1984 o nelle altre entrate previste per il finanziamento della
spesa sanitaria corrente, gli enti medesimi provvedono mediante
operazioni di mutuo, secondo tempi, criteri e procedure stabiliti con
decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
interregionale di cui allo articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.
281. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti
dalle vigenti disposizioni per le regioni e per le province autonome
di Trento e di Bolzano. Anche in deroga alle disposizioni vigenti
l'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno 1986.
2-ter. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
i mutui di cui al precedente comma; essa deve comunicare all'ente
interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la
Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti
interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito secondo le
modalita' determinate ai sensi del precedente comma.
2-quater. L'onere di ammortamento dei mutui di cui al
precedente comma, valutato in lire 400 miliardi annue a decorrere
dall'anno finanziario 1986, e' assunto a carico del bilancio dello
Stato mediante corrispondente riduzione di apposito stanziamento da
iscrivere, per detto anno finanziario, nello stato di previsione del
Ministero del tesoro e per gli esercizi successivi a carico del
capitolo concernente la dotazione del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente";
al comma 3, le parole: "25 settembre" sono sostituite dalle
altre: "30 ottobre".
All'articolo 3:
al comma 1, dopo le parole: "anche dei redditi esenti" sono
aggiunte le seguenti: "esclusi i BOT, i CCT e gli altri titoli
equipollenti emessi dallo Stato,".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 5 novembre 1984.