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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
In seguente legge:
Articolo unico
Alla fine dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n.
1142, e' aggiunto il seguente periodo:
"Per le attivita' esercitate in un altro Stato membro della
Comunita' economica europea la qualificazione professionale e'
accertata mediante apposito attestato rilasciato dall'autorita' od
organismo competente designato dallo Stato membro della Comunita' di
origine o di provenienza e prodotto dall'interessato a sostegno della
domanda di autorizzazione all'esercizio delle attivita' contemplate
nel precedente articolo 1".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 ottobre 1984
PERTINI
CRAXI - ALTISSIMO -
ANDREOTTI - MARTINAZZOLI
- FORTE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI