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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Classificazione dei fertilizzanti)
Il termine "fertilizzante" comprende prodotti, minerali, organici e
organo-minerali, che si suddividono in "concimi" ed "ammendanti e
correttivi".
I concimi minerali possono essere:
semplici: azotati, fosfatici, potassici;
composti: azoto-fosfatici (NP), azoto-potassici (NK),
fosfo-potassici (PK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
I concimi organici possono essere: azotati e azotofosfatici (NP).
I concimi organo-minerali possono essere: azotati, azoto-fosfatici
(NP), azoto-potassici (NK), azoto-fosfo-potassici (NPK).
I concimi si presentano allo stato solido o fluido: in forma
gassosa liquefatta, liquida in soluzione o in sospensione.
Nei concimi liquidi in soluzione i componenti sono presenti in
forma di soluzione acquosa limpida; nei concimi in sospensione i
componenti sono presenti sia in forma di soluzione acquosa sia in
forma di particelle solide mantenute in sospensione.
Nei concimi liquidi in soluzione e' tollerata una certa opalescenza
e la presenza di eventuali corpuscoli estranei, entro i limiti
specificati nell'allegato 3 della presente legge.
Tutte le acque reflue degli stabilimenti industriali, degli
insediamenti urbani e rurali e degli allevamenti zootecnici non sono
considerate, in quanto tali, fertilizzanti ai fini della presente
legge.