Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero titoli
abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie,
delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni
sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, possono
chiedere al Ministero della sanita' il riconoscimento di tali titoli,
anche se conseguiti prima dell'acquisizione della cittadinanza.
Il riconoscimento e' effettuato in conformita' dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il
Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro degli affari
esteri, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge; tale decreto terra' conto del curriculum degli studi
del richiedente per durata e per contenuti teorici e pratici in
relazione al curriculum necessario per il conseguimento del titolo in
Italia.
In detto decreto sono in particolare stabiliti i casi di diretta
equipollenza ai titoli nazionali di determinati titoli di cui al
primo comma, nonche' i casi in cui il richiedente possa essere
autorizzato, sulla base dello specifico curriculum scolastico, a
sostenere il corrispondente esame di Stato ovvero ad iscriversi
all'ultimo anno o ad un anno intermedio del relativo corso di studi
presso una scuola italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1984
PERTINI
DEGAN - FALCUCCI -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI