Legge Ordinaria n. 775 del 17/11/1984 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1984 n. 317)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti
per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      "Il  rapporto  viene  trasmesso dal Ministro per gli interventi
straordinari   nel  Mezzogiorno  alla  Commissione  parlamentare  per
l'esercizio  dei  poteri  di  controllo  sulla programmazione e sulla
attuazione  degli  interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno
di  cui  all'articolo  4  del  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.";
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
      "2.  Il  CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge  di  conversione del presente decreto, su proposta del Ministro
per  gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base
del  rapporto  di  cui  al  comma  precedente,  sentito il parere del
Comitato  dei  rappresentanti  delle  regioni meridionali, approva un
piano  concernente  i  completamenti  ed  i trasferimenti delle opere
della  cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti
tecnico-amministrativi  compresi  i collaudi, i pagamenti finali e il
contenzioso.
      2-bis.   Nel   piano   sono   individuati   i  criteri  per  la
realizzazione:
        a)   delle   opere   in  corso,  al  fine  di  garantirne  il
completamento funzionale;
        b)  delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati
o presentati alla data del 31 luglio 1984;
        c)  degli  interventi  previsti dalla legislazione vigente in
materia  di  incentivi  industriali  e  agricoli,  della  definizione
tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri gia' concessi,
nonche'  dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e
di quelli finanziati con prestiti esteri.
      2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:
        a)  i  soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti
destinatari  dei  trasferimenti  delle  opere  anche  ai  fini  della
gestione e della manutenzione;
        b)  i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e
degli  altri  interventi  previsti  dalla  legge  di  conversione del
presente  decreto,  a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4
della  legge  1  dicembre  1983, n. 651, e sulle altre disponibilita'
finanziarie;
        c)  le  modalita' di esecuzione sulla base della legislazione
vigente.
      2-quater.   Al   finanziamento   e   alla  realizzazione  degli
interventi  e  dei  programmi  approvati entro il 31 luglio 1984, non
rientranti  nelle  precedenti  lettere,  insieme  a  quelli  previsti
dall'articolo  1  della legge 1 dicembre 1983, n. 651, si provvede in
conformita'  di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e
della  relativa  legge  di  conversione e del programma triennale del
Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.";
      i commi 3, 5 e 6 sono soppressi.
    All'articolo 2:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Le  disposizioni del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  delle  altre leggi riguardanti i
territori  meridionali  contenenti  l'indicazione  del termine del 31
dicembre  1980,  prorogato,  da ultimo, con legge 1 dicembre 1983, n.
651,  fino  al  31  luglio  1984,  sono  ulteriormente prorogate, con
effetto dal 1 agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del
primo  comma  dell'articolo  20  del citato testo unico relativo alla
cessata  Cassa  per  il  Mezzogiorno.  Per  quanto  non  previsto dal
presente  decreto,  come  modificato  dalla  legge di conversione, si
applicano   le   norme   del   testo   unico  medesimo  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  e  delle  altre leggi riguardanti i
territori meridionali.";
      al  comma  3, le parole: "modalita' di cui all'articolo 8" sono
sostituite   dalle   altre:   "modalita'   di   cui  al  primo  comma
dell'articolo 8".
    Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
    "Art.  2-bis.  - 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per
il  Mezzogiorno,  in  servizio  al 31 luglio 1984, e' collocato senza
soluzione  di  continuita'  giuridica  ed economica in apposito ruolo
istituito  presso  la  gestione  commissariale  di cui all'articolo 2
della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito
negli    organismi    dell'intervento    straordinario    anche   per
l'utilizzazione  presso  gli  uffici  del Ministro per gli interventi
straordinari  nel  Mezzogiorno,  nonche'  delle amministrazioni dello
Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel
rispetto   dello   stato  giuridico  e  del  complessivo  trattamento
economico in godimento all'atto del trasferimento.
      2.    Il    trasferimento    agli   organismi   dell'intervento
straordinario e' disposto con decreto del Ministro per gli interventi
straordinari   nel   Mezzogiorno,  sulla  base  di  appositi  criteri
oggettivi  definiti  sentite  le  organizzazioni  sindacali e tenendo
conto   delle   richieste   formulate   dagli  organismi  stessi;  il
trasferimento  alle  amministrazioni  dello Stato, agli enti autonomi
territoriali  e  agli  altri  enti  pubblici,  su  loro richiesta, e'
disposto  -  sentite  le  organizzazioni  sindacali - con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del predetto
Ministro,  nei  limiti dei posti in organico che le amministrazioni e
gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.
      3.  L'eventuale  maggiore  trattamento  economico  di carattere
fisso  e  continuativo  e'  conservato, a titolo di assegno personale
pensionabile  e  riassorbibile  con  la  progressione  economica o di
carriera.".
 

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