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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Definizione
Agli effetti della presente legge e' mediatore di assicurazione e
riassicurazione, denominato anche broker, chi esercita
professionalmente attivita' rivolta a mettere in diretta relazione
con imprese di assicurazione o riassicurazione, alle quali non sia
vincolato da impegni di sorta, soggetti che intendano provvedere con
la sua collaborazione alla copertura dei rischi, assistendoli nella
determinazione del contenuto dei relativi contratti e collaborando
eventualmente alla loro gestione ed esecuzione.