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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, nel triennio 1984-1986, l'attuazione di interventi
finalizzati alla salvaguardia di Venezia ed al suo recupero
architettonico, urbanistico, ambientale ed economico per un onere
complessivo di 600 miliardi, ripartito in ragione di lire 200
miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986.