Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Conversione in legge
Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei
termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Ai comuni e'
assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei prefabbricati";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo
84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno
1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27
febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato fino al termine
dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre
1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato il termine
di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine
di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982,
n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1984";
il comma 5 e' soppresso;
dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori
pubblici sono aumentati di venticinque unita' per adeguare ai
programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati
regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e
delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi
dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n.
456. In ciascuna delle sezioni predette e' assicurata l'effettiva
presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori
pubblici e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai
ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici e' altresi'
autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i
concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo
all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento
"Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori
pubblici".
7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni
culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno
1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici
aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.
7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di
ricostruzione di competenza dello Stato, l'attivita' delle sezioni
staccate di cui al comma 7-bis, gia' autorizzata per il triennio dal
27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, e' prorogata fino al 31 dicembre
1987";
il comma 8 e' sostituito dal seguente:
"I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva
negli anni 1981, 1982 e 1983, residenti dall'epoca degli eventi
sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania
e della Basilicata, nonche' dei comuni danneggiati della Puglia,
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sono
dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per
l'anno 1984".
All'articolo 2:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della
legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al
costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva
dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9.
Il costo di intervento per la determinazione del contributo e'
fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che
si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di
riferimento";
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle
superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non puo' essere
superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo
d'intervento come definito dal precedente comma";
il comma 7 e' soppresso;
dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:
"9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge
14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si
applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di
abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre
1980 o del febbraio 1981".
All'articolo 3:
al comma 1, nel primo capoverso, lettera c), le parole:
"massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel
secondo capoverso, le parole:
"del contributo massimo ammissibile" sono sostituite dalle
seguenti: "del relativo contributo";
al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le
parole: "relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del
rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di
ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti
elaborati possono essere presentati successivamente alla
documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei
lavori";
al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: "della
relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio
sismico, dei calcoli statici";
il comma 2 e' sostituto dal seguente:
"Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto
esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere
sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo
contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla
determinazione del contributo e' vincolante. Ai membri di tali
commissioni e' corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso
nella misura di lire quindicimila";
il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di
cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita'
finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come
determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a
consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello
assegnato";
dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento
di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie,
il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo
riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di
assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo
2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo,
nei limiti di quello assegnato.
4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo
erogabile, l'accertamento di regolarita' della documentazione
amministrativo-contabile e' effettuato da parte dell'amministrazione
comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di
presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del
certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico
amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo,
ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di
abitabilita'.
Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera
che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento
del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza e' liquidata,
previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere
superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2";
al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse;
il comma 7 e' soppresso;
al comma 8, le parole: "entro il 30 giugno 1984" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984";
al comma 9, le parole: "o di piano di ricostruzione" sono
soppresse; e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1984";
al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati" e le
parole: "30 giugno 1984" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984".
All'articolo 5:
il comma 1 e' soppresso;
il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non
connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui
all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle
superfici danneggiate o distrutte.
4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14
maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di
immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti
urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta
legge".
All'articolo 6:
la parola: "massimi" e' soppressa;
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "e del 5
per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano".
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - Assegnazione di contributi a soggetti diversi dal
proprietario dell'unita' immobiliare. - 1. Il contributo previsto dal
presente decreto e' altresi' assegnato:
a) al discendente in linea retta del proprietario dell'unita'
danneggiata dal terremoto il quale dimostri, con atto notorio o con
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, che, alla data del sisma, occupava l'unita'
immobiliare da solo o con il proprio nucleo familiare;
b) all'erede del proprietario dell'unita' immobiliare deceduto
in dipendenza del sisma, anche se successivamente alla data dello
stesso, il quale dimostri, con dichiarazione medica giurata,
l'indicata dipendenza causale, nonche' l'acquisto, in qualita' di
erede, della proprieta' dell'unita' immobiliare. Fuori da tale
ipotesi, l'erede del proprietario di unita' immobiliare, deceduto
successivamente alla data del sisma per altra causa, ha titolo al
contributo previsto dal presente decreto a favore del dante causa, ma
nei limiti dell'ammontare a quest'ultimo spettante.
2. Nei casi sopra indicati, il contributo e' assegnato sempre
che non sia stato gia' erogato rispettivamente all'ascendente o al
dante causa.
3. Per una stessa unita' immobiliare il contributo assegnato al
possessore, a norma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n.
219, o, nel caso sopra indicato, al discendente, non puo' essere
altresi' riconosciuto al proprietario".
All'articolo 9:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"Per gli atti in materia di urbanistica posti in essere dai
comuni disastrati o gravemente danneggiati, trascorsi sessanta giorni
dal loro deposito, senza che sia intervenuta l'approvazione da parte
dell'organo competente, il presidente della giunta regionale nomina
un commissario ad acta che provvede alla loro definizione entro i
successivi trenta giorni";
il comma 2 e' soppresso;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3-bis. Il sindaco, previa apposita deliberazione del consiglio
comunale, notifica ai proprietari una intimazione affinche' diano
inizio alle opere previste nei piani di cui all'articolo 28, secondo
comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e, in caso di
ingiustificata inerzia protratta per un periodo non inferiore a tre
mesi, provvede a sostituirsi a spese dei proprietari nell'indicata
attivita' mediante elaborazione progettuale ed esecuzione delle
opere, previa occupazione temporanea delle aree o degli immobili.
3-ter. La procedura di cui al comma precedente trova
applicazione, altresi', nei confronti di immobili o aree incluse
negli strumenti urbanistici di cui all'articolo 28, secondo comma,
della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di opere
che, non ricollegabili con l'evento sismico, sono escluse dai
benefici di cui al presente decreto".
All'articolo 11, e' aggiunto il seguente comma:
"1-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano, a
domanda, anche a favore dei soggetti beneficiari dei contributi di
cui agli articoli 9 e 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sempre
che non abbiano riscosso il saldo finale e con riferimento al valore
del costo di intervento relativo all'anno di assegnazione del
contributo".
Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
"Art. 11-bis. - Benefici a favore dei supplenti delle scuole
private. - I supplenti delle scuole private delle zone colpite dal
sisma del novembre 1980, ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma
dell'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sono equiparati,
agli effetti del computo dei giorni di servizio prestati nell'anno
scolastico 1980-1981, ai supplenti della scuola pubblica delle
predette zone".