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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titolari delle attivita' indicate nel decreto del Ministro
dell'interno 16 febbraio 1982 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
9 aprile 1982, n. 98, sono tenuti a richiedere il certificato di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui alla legge 26 luglio
1965, n. 966, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982 n. 577.
Ai fini dell'approvazione di un progetto o del rilascio del
certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili
del fuoco, oltre agli accertamenti ed alle valutazioni direttamente
eseguite, possono richiedere certificazioni rilasciate da enti,
laboratori o professionisti iscritti in albi professionali, che, a
domanda, siano stati autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del
Ministero dell'interno.
Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione negli appositi
elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti che saranno
stabiliti dal Ministro dell'interno con proprio decreto.
Fino alla pubblicazione degli elenchi di cui ai commi precedenti,
puo' essere provvisoriamente autorizzato, con decreto del Ministro
dell'interno, il ricorso ad enti e laboratori ritenuti idonei o a
professionisti iscritti in albi professionali.
Nell'attesa del rilascio del certificato di cui ai precedenti
commi, i titolari delle attivita' esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge debbono presentare, entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di
cui al successivo articolo 2, istanza per il rilascio del nullaosta
provvisorio di cui al medesimo articolo 2.