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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale:
a) le leggi costituzionali;
b) le leggi ordinarie dello Stato;
c) i decreti che hanno forza di legge;
d) gli altri decreti, del Presidente della Repubblica, del
Presidente del Consiglio dei Ministri e ministeriali, nonche' le
delibere e gli altri atti di Comitati di Ministri che siano
strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di
legge;
e) i dispositivi delle sentenze della Corte costituzionale che
dichiarino la illegittimita' costituzionale di leggi o di atti aventi
forza di leggo;
f) gli accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni
internazionali, ivi compresi quelli in forma semplificata, e che non
necessitano di pubblicazione ai sensi delle precedenti lettere b) e
d).
Le leggi costituzionali assumono una numerazione autonoma e sono
pubblicate in apposito fascicolo della Raccolta ufficiale.
La pubblicazione dei decreti emanati a norma dello articolo 77
della Costituzione e non convertiti in legge reca l'annotazione del
comunicato previsto dallo articolo 5, secondo e terzo comma, della
presente legge.
Con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
di grazia e giustizia e con i vari Ministri competenti, su
deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio
di Stato, sono approvati gli elenchi dei decreti e delle delibere, di
cui alla lettera d) del primo comma, da inserire nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti.
Detti elenchi possono essere modificati o integrati con le stesse
modalita'.
Per i decreti sottoposti alla registrazione della Corte dei conti
deve essere fatta menzione, nella pubblicazione, degli estremi di
registrazione.
Qualora si tratti di testi voluminosi, puo' pubblicarsi nella
Raccolta ufficiale, in corrispondenza del numero di raccolta, un
avviso e formarsi del provvedimento un volume separato.
I dispositivi delle sentenze di cui alla lettera e) del primo comma
vengono pubblicati annualmente in apposito fascicolo della Raccolta
ufficiale, con l'indicazione della numerazione assegnata dalla Corte
costituzionale.
La Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana assume la denominazione di "Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana".