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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone
Adottano la denominazione "Marsala" o "Vino Marsala" o "Vino di
Marsala" esclusivamente i vini liquorosi:
a) prodotti ed invecchiati nella zona di produzione costituita
dal territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori
dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;
b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a
seconda dei tipi, giallo ambrato piu' o meno intenso (oro) al rosso
rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;
c) ottenuti da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di
vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni "Grillo" e/o
"Catarratto" e/o "Catarratto bianco comune" e/o "Catarratto bianco
lucido" e/o "Pignatello" e/o "Calabrese" e/o "Nerello mascalese" e/o
"Damaschino" e/o "Inzolia" e/o "Nero D'Avola" registrati negli albi a
tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930, con l'aggiunta di alcole etilico di origine
vitivinicola o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto,
mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante
da uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera
a).
La varieta' di uve rosse "Pignatello", "Calabrese" e "Nerello
mascalese" sono riservate alla preparazione del "Marsala rubino".
L'uso delle suddette denominazioni e' permesso solo con le
qualifiche di cui all'articolo 2, che indicano il periodo di
invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse
in lingua italiana o inglese.
Ai fini della presente legge si intende per "sifone" un prodotto
preparato con mosto atto a dare "Marsala" e con l'aggiunta di alcole
etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.