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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti del collegio medico e' corrisposto un compenso di
lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di
lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico
legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di
presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".