Legge Ordinaria n. 852 del 10/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1984 n. 347)
Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanita' e dell'ufficio medico legale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ultimo  comma  dell'articolo  19 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, e' sostituito dal seguente:
  "Ai  componenti  del  collegio medico e' corrisposto un compenso di
lire  10.000  per  ogni giornata di seduta, integrato nella misura di
lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico
legale  e  al  funzionario  relatore  compete,  invece, il gettone di
presenza  stabilito  dal  decreto  del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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