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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni adottate a Ginevra dalla Conferenza generale
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL):
convenzione n. 148 relativa alla protezione dei lavoratori contro
i rischi professionali dovuti all'inquinamento dell'aria, al rumore
ed alle vibrazioni sui luoghi di lavoro, adottata il 20 giugno 1977
nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 149 relativa all'impiego e alle condizioni del
lavoro e di vita del personale infermieristico, adottata il 21 giugno
1977 nel corso della 63ª sessione;
convenzione n. 150 relativa all'amministrazione del lavoro:
ruolo, funzioni e organizzazione, adottata il 26 giugno 1978 nel
corso della 64ª sessione;
convenzione n. 151 relativa alla protezione del diritto di
organizzazione e alle procedure per la determinazione delle
condizioni di impiego nella funzione pubblica, adottata il 27 giugno
1978 nel corso della 64ª sessione;
convenzione n. 152 relativa alla sicurezza e all'igiene del
lavoro nelle operazioni portuali, adottata il 25 giugno 1979 nel
corso della 65ª sessione.