Legge Ordinaria n. 863 del 19/12/1984 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1984 n. 351)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a
sostegno  e ad incremento dei livelli occupazionali, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1:
    al  comma  1,  dopo  le parole: "contratti collettivi aziendali",
sono   aggiunte   le   seguenti:   "con  i  sindacati  aderenti  alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "L'ammontare  del  trattamento  di integrazione salariale di cui al
comma  1  e'  determinato  nella  misura  del cinquanta per cento del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il
trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo
conto  degli  aumenti  retributivi  previsti  da contratti collettivi
aziendali  nel  periodo  di  sei  mesi  antecedente  la  stipula  del
contratto  di  solidarieta'.  Il predetto trattamento di integrazione
salariale,  che  grava  sulla  contabilita'  separata dei trattamenti
straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per
un  periodo  non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale";
    al comma 4, dopo le parole: "e' a carico della", sono aggiunte le
seguenti: "contabilita' separata dei trattamenti di".

  All'articolo 2:
    al  comma  1,  dopo  le parole: "contratti collettivi aziendali",
sono  aggiunte  le seguenti: "stipulati con i sindacati aderenti alle
confederazioni  maggiormente  rappresentative sul piano nazionale", e
dopo  le  parole:  "a  tempo  indeterminato di nuovo personale", sono
aggiunte le seguenti: "con richiesta nominativa";
    al  comma  2, sono soppresse le parole: "industriali ed artigiane
operanti   nel   Mezzogiorno  ed"  e  la  parola:  "contributivi"  e'
sostituita dalle seguenti: "degli oneri sociali di cui al testo unico
delle  leggi  sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
integrazioni e modificazioni,";
    al  comma  3,  le  parole:  "contributivi previsti per le aziende
industriali  ed  artigiane  nel  Mezzogiorno"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "degli  oneri  sociali  di  cui al comma precedente" ed e'
aggiunto  il  seguente periodo: "L'ammontare complessivo degli sgravi
degli  oneri  sociali  e  dei  contributi  di cui al comma 1 non puo'
comunque  superare  la  somma  totale  di quanto le aziende sarebbero
tenute  a  corrispondere,  secondo  le  norme  vigenti, in materia di
contribuzioni previdenziali ed assistenziali";
    dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di
lavoro  sulla  base  dei  contratti  collettivi  di  cui  al presente
articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della
manodopera   femminile   rispetto  a  quella  maschile  -  ovvero  di
quest'ultima  quando  risulti  inferiore  -  nelle  unita' produttive
interessate  dalla  riduzione  dell'orario, salvo che vi sia carenza,
dichiarata   dalla   commissione   del  collocamento,  di  manodopera
femminile,   ovvero   maschile,  in  possesso  delle  qualifiche  con
riferimento  alle  quali  e'  programmata  l'assunzione con richiesta
nominativa";
    al   comma  5,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
"Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di
pensione  e'  cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della
somma  corrispondente  al  trattamento  retributivo  perso al momento
della  trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi  del  presente  comma,  ferma  restando  negli  altri  casi  la
disciplina  sul  cumulo  di  cui agli articoli 20 e 21 della legge 30
aprile 1969, n. 153";
    il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "Ai  fini della individuazione della retribuzione da assumere quale
base  di  calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori
che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato  il  numero  delle settimane di lavoro prestate a tempo
parziale,   ove  cio'  comporti  un  trattamento  pensionistico  piu'
favorevole";
    al   comma   7,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"All'ispettorato  provinciale  del  lavoro  e'  demandata altresi' la
vigilanza  in  ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui
al  comma  1,  disponendo  la  sospensione del contributo nei casi di
accertata violazione";
    dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
  "7-bis.  I  lavoratori  assunti  a norma del presente articolo sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi  ai  soli  fini dell'applicazione di norme ed istituti che
prevedano  l'accesso  ad  agevolazioni  di  carattere  finanziario  e
creditizio".

  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "1.  I  lavoratori  di  eta' compresa fra i quindici ed i ventinove
anni  possono  essere  assunti  nominativamente,  in  attuazione  dei
progetti  di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non
superiore  a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici
economici  e  dalle  imprese  e  loro  consorzi  che al momento della
richiesta  non  abbiano  sospensioni  dal  lavoro  in  atto  ai sensi
dell'articolo  2  della  legge  12  agosto  1977,  n. 675, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti
la   richiesta   stessa,  salvo  che  l'assunzione  non  avvenga  per
l'acquisizione  di  professionalita' diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
  2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota
fino  al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati
rimpatriati,  ove  in  possesso  dei  requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
  3.  I  tempi  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'attivita'  di
formazione  e  lavoro  sono  stabiliti  mediante progetti predisposti
dagli  enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero,
anche  a  livello  locale,  dalle  loro  organizzazioni  nazionali  e
approvati  dalla  commissione regionale per l'impiego in coerenza con
la  legislazione  regionale  e  statale e con le intese eventualmente
raggiunte   con   i   sindacati  nazionali  o  locali  aderenti  alle
confederazioni  maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel
caso  in  cui  essi  interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia
intervenuta,  nel  termine di trenta giorni dalla loro presentazione,
la  delibera  della  commissione  regionale per l'impiego, i progetti
sono  sottoposti  all'approvazione  del  Ministro  del lavoro e della
previdenza  sociale,  il quale, entro trenta giorni, delibera sentito
il  parere  della  commissione centrale per l'impiego. L'approvazione
preventiva   non   e'   richiesta   per   i  progetti  conformi  alle
regolamentazioni  del contratto di formazione e lavoro concordate tra
le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative  e  nei  casi  in cui non si richiedano finanziamenti
pubblici.  In  tal  caso,  i  datori  di lavoro sono tenuti, all'atto
dell'assunzione,    a   notificare   il   contratto   all'ispettorato
provinciale  del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi
le  imprese,  gli  enti  pubblici economici e i loro consorzi possono
stipulare convenzioni con le regioni.
  4.  I  progetti  di  cui  al comma 3, che prevedono la richiesta di
finanziamento  alle regioni, devono essere predisposti in conformita'
ai  regolamenti  comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo
di  rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845,  secondo le modalita' di cui all'articolo 27 della stessa legge.
A  tal  fine  le  regioni  ogni  anno determinano la quota del limite
massimo  di  spesa,  di  cui  al secondo comma dell'articolo 24 della
legge  predetta,  da  destinare  al finanziamento dei progetti. Hanno
precedenza  nell'accesso  ai  finanziamenti i progetti predisposti di
intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative  che  disciplinano  i  rapporti  di lavoro subordinato in
quanto  non  siano  derogate  dal  presente  decreto.  Il  periodo di
formazione  e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso
di  trasformazione  del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo   indeterminato,   effettuata   durante   ovvero   al   termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
  6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la  quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in
misura  fissa  corrispondente  a  quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando  la  contribuzione  a  carico  del  lavoratore  nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori.
  7.  Al  termine  del  rapporto  il  datore  di  lavoro e' tenuto ad
attestare  l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore,   dandone   comunicazione   all'ufficio  di  collocamento
territorialmente competente.
  8.   La   commissione   regionale  per  l'impiego  puo'  effettuare
controlli,    per    il    tramite   dell'ispettorato   del   lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
  9.  In  caso  di  inosservanza  da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
  10.  I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  11.   Il  rapporto  di  formazione  e  lavoro  nel  corso  del  suo
svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma   restando   l'utilizzazione   del   lavoratore   in  attivita'
corrispondenti  alla formazione conseguita. In questo caso continuano
a  trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
  12.  I  lavoratori  che  abbiano  svolto  attivita' di formazione e
lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere
assunti  a  tempo  indeterminato,  dal  medesimo o da altro datore di
lavoro,  con  richiesta  nominativa  per  l'espletamento di attivita'
corrispondenti  alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto,  entro  i  limiti  di  tempo fissati dal presente comma, dal
medesimo  datore  di  lavoro,  il  periodo di formazione e' computato
nell'anzianita'  di servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo  conto delle particolari condizioni del mercato nonche' delle
caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
  13.  Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci,
possono  organizzare,  di  intesa con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori  e  dei  datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano  nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano
periodi  di  formazione  in  azienda.  Per il periodo di formazione i
lavoratori  hanno  diritto  alle prestazioni sanitarie previste dalla
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e  successive  modificazioni ed
integrazioni,  nonche', attraverso apposite convenzioni stipulate tra
le  regioni  e  l'Istituto  nazionale  per l'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro,  alle  prestazioni  da  questo erogate. Entro
dodici  mesi  dal  termine  dell'attivita' formativa le imprese hanno
facolta'  di  assumere  nominativamente  coloro che hanno svolto tale
attivita'.
  14.  Ferme  restando  le  norme  relative  al praticantato, possono
effettuare  assunzioni  con  il  contratto  di cui al comma 1 anche i
datori  di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di  formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali
ed  autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresi' applicazione i commi 4 e 6.
  15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione  e  lavoro,  quando i progetti formativi di cui al comma 3
sono  relativi  ad  attivita'  direttamente  collegate  alla  ricerca
scientifica  e  tecnologica, essi sono approvati dal Ministro, per il
coordinamento   delle   iniziative   per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica,  d'intesa  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale.  I  predetti progetti formativi possono prevedere una durata
del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
  16.  Il  Ministro  per  il  coordinamento  delle  iniziative per la
ricerca   scientifica   e   tecnologica,  ai  fini  della  formazione
professionale  prevista  dai  progetti  di  cui  al comma precedente,
utilizza,  attivandoli  e  coordinandoli,  gli strumenti e i relativi
mezzi  finanziari  previsti  nel  campo  della  ricerca  finalizzata,
applicata  e  di  sviluppo  tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
  17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia
richiesto   il   possesso   di  apposito  titolo  di  studio,  questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
  18.  I  lavoratori  iscritti  negli  elenchi di cui all'articolo 19
della  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  assunti  con  contratto  di
formazione  e  lavoro,  sono  considerati  ai  fini delle percentuali
d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge".

  All'articolo 4:
    al  comma  1,  le  parole: "o da un suo delegato" sono sostituite
dalle  seguenti:  "o  da  un  Sottosegretario  di  Stato dello stesso
dicastero,  o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da
altro funzionario di pari grado da lui delegato";
    al comma 9, e' soppresso l'ultimo periodo.

  All'articolo 5:
    dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  In  caso  di  assunzione  di  personale  a  tempo pieno e'
riconosciuto  il  diritto  di precedenza nei confronti dei lavoratori
con  contratto  a  tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia'
dipendenti,  avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale";
    il comma 9 e' sostituito dal seguente:
  "La  retribuzione  da  valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni  sul  lavoro  e  le malattie professionali dei lavoratori a
tempo  parziale  e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione  per  il  corrispondente  rapporto  di  lavoro a tempo
pieno";
    al  comma 10, le parole: "precedenti commi 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis";
    al comma 20, sono soppresse le parole: "nei casi di assicurazioni
sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392,".

  L'articolo 6 e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  6.  -  1.  I datori di lavoro che intendono assumere a tempo
indeterminato  lavoratori  per  i  quali  e'  prescritta la richiesta
numerica  possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il
cinquanta per cento di essi.
  2.  Le  richieste  nominative  di  cui  al  comma  1  devono essere
inoltrate  contestualmente  alle  corrispondenti richieste numeriche.
Nel  caso  di  richieste  singole  o  dispari ovvero di cessazione di
rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la
richiesta successiva.
  3.  Resta  ferma  ogni  altra  disposizione  vigente  in materia di
assunzioni con richiesta nominativa.
  4.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano nel
territorio del comune di Campione d'Italia.
  5.  I  lavoratori  destinati a svolgere mansioni di guardia giurata
continuano  ad  essere  avviati  su  richiesta  nominativa purche' in
possesso  di  apposita  attestazione  di  idoneita'  rilasciata dalle
competenti autorita' di pubblica sicurezza.
  Art.  6-bis.  -  Il  comma  4  dell'articolo 9 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e' abrogato.
  Art. 6-ter. - Le funzioni attribuite alla commissione regionale per
l'impiego,  nell'ambito  delle province autonome di Trento e Bolzano,
sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con
legge  provinciale  ai  sensi  degli articoli 8, n. 23 e 9, n. 5, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
delle relative norme di attuazione".

  L'articolo 7 e' soppresso.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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