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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Nell'allegato III, "Condizionamento", annesso al decreto del
Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, di recepimento
della direttiva n. 68/193/CEE, il testo dei numeri 1 e 2 e'
sostituito dal seguente:
Natura Quantita'
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1. Barbatelle innestate . . . 25 oppure 50 o 100 nel caso di
utilizzazione dei sacchi di plastica
di imballaggi equivalenti, restando
inteso che le disposizioni di cui
all'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 maggio
1982, n. 518, ultimo capoverso, non
si applicano a questi ultimi.
2. Barbatelle franche . . . . 50 o 100 nel caso di utilizzazione dei
sacchi di plastica di imballaggi
equivalenti, restando inteso che le
disposizioni di cui all'articolo 7
del decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 518,
ultimo capoverso, non si applicano a
questi ultimi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI