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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Alle imprese siderurgiche di cui all'articolo 20 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e' concesso un contributo pari a 50 lire per
chilogrammo di rottame importato da Paesi terzi avente natura di
rimborso forfettario delle spese di trasporto sostenute. Uguale
contributo e' concesso alle imprese di cui sopra che acquistano
rottame di ferro proveniente da demolizioni di navi avvenute in
cantieri nazionali. L'erogazione del contributo, pari a lire 24
miliardi complessive per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 1984,
avverra' dietro esibizione delle relative fatture convalidate dalle
autorita' doganali competenti.