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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA.
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di assicurare la continuita' della riscossione delle
imposte dirette:
a) le esattorie e le ricevitorie per le quali il titolare ha
notificato atto di rinuncia entro il 20 novembre 1984 ai sensi del
decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e che non sono conferite
d'ufficio, sono conferite alla Societa' esattorie vacanti di cui alla
legge 4 agosto 1977, n. 524. Alla stessa societa' sono conferite le
esattorie comunque vacanti alla predetta data o che si rendono
vacanti fino al 31 dicembre 1985 e per le quali non e' effettuato il
collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;
b) le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle
ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonche' delle tesorerie
comunali e provinciali i cui titolari non hanno notificato atto di
rinuncia alla gestione, continuano ad effettuare il servizio della
riscossione, alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18
ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 9 dicembre 1983, n. 681, fino al 31 dicembre 1985. Fino alla
stessa data continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli
esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si
applicano le disposizioni del predetto decreto-legge n. 568, ivi
comprese quelle relative alla convenzione richiamata dall'articolo 3
dello stesso decreto, intendendosi posticipato annualmente il
riferimento agli anni 1983 e 1984; tuttavia ai fini del calcolo della
indennita' prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, la maggiore somma di cui alla
lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi
riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30
settembre 1983.
Il limite di lire cinquanta milioni previsto nel secondo comma
dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1963, n. 858, e' elevato a lire duecentocinquanta milioni.
Fino al 31 dicembre 1985 restano salve le disposizioni emanate
dalla regione siciliana con legge regionale 21 agosto 1984, n. 55,
avente ad oggetto: "Nuove norme per la gestione del servizio di
riscossione delle imposte dirette in Sicilia".
Le disposizioni del primo comma, lettera b), non si applicano
qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore
provinciale o degli amministratori delle societa' che gestiscono
esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di
cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o
procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e
416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di
comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare
al Ministero delle finanze entro il 31 dicembre 1984 la sussistenza o
meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorita'
giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di
cattura per i predetti delitti e' tenuta a dare analoga comunicazione
alla prefettura e al Ministero delle finanze. Alle gestioni
esattoriali cessate dal servizio si applicano le vigenti disposizioni
per il collocamento delle esattorie; in tal caso l'aggio non puo'
essere superiore a quello spettante al precedente titolare.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 e fino al 31 dicembre 1985 le
disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche
in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso
articolo, alle gestioni esattoriali che gia' ne avevano diritto,
conferite in societa' a capitale interamente pubblico la cui
costituzione e' prevista per legge.