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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'aumento
della quota di partecipazione dell'Italia alla Banca internazionale
per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto e' stato
approvato con legge 23 marzo 1947, n. 132, nella misura di 25.000.000
di dollari USA, del peso e del titolo in vigore al 1 luglio 1944,
corrispondenti alla sottoscrizione di 250 azioni del capitale della
Banca stessa.
Agli eventuali oneri che, alla chiusura della sottoscrizione (1
luglio 1986), dovessero essere richiesti all'Italia, si provvedera' -
in considerazione della natura degli oneri stessi - mediante
corrispondente prelevamento dal fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine iscritto nello stato di previsione del
Ministero del tesoro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1984
PERTINI
CRAXI - GORIA -
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI