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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 275 del codice postale e delle telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,
n. 156, e' sostituito dal seguente:
"Il canone annuo da pagarsi allo Stato dai concessionari dei
servizi telefonici a norma dell'articolo 188 non potra' essere
stabilito in misura inferiore al 3 per cento degli introiti lordi
delle rispettive societa' concessionarie, risultanti dal bilancio
annuale, riferiti ai servizi dati in concessione".
In deroga a quanto disposto dal citato articolo 275 del codice
postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, il canone di
concessione nei confronti della societa' concessionaria del servizio
telefonico nazionale per l'anno 1983 e' fissato nella misura
dell'1,50 per cento.
Al minore introito che verra' a registrarsi nel bilancio dello
Stato per l'anno 1984, valutato in lire 180 miliardi, nonche' a
decorrere dall'anno 1985, nella misura di lire 73 miliardi in ragione
d'anno, si provvede mediante riduzione di pari importo dello
stanziamento iscritto al capitolo 531 dello stato di previsione della
spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici rispettivamente
per l'anno 1984, per l'anno 1985 nonche' per i corrispondenti
capitoli degli anni successivi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - GAVA - ROMITA -
GORIA
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI