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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della difesa e' autorizzato a disporre, nel termine
massimo di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, la riammissione in servizio, a domanda, dei brigadieri,
vicebrigadieri, provenienti dai corsi normali, graduati e militari di
truppa della Arma dei carabinieri, collocati in congedo su loro
richiesta o per inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, i
quali non abbiano superato trentacinque anni di eta' e siano in
possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento
nell'Arma, prescindendo dallo stato di celibe o vedovo senza prole.
I militari coniugati possono essere riammessi in servizio purche'
si trovino nelle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di
legge.