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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 1985
resta determinato in termini di competenza in lire 145.593 miliardi,
comprese lire 20.444 miliardi concernenti regolazione di debiti
pregressi. Tenuto conto delle operazioni per rimborso di prestiti
dell'anno 1985, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario
di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 3.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 1985, nonche' le
suddette regolazioni contabili, resta fissato, in termini di
competenza, in lire 181.718 miliardi per l'anno finanziario 1985.
Nei limiti di cui al precedente comma non rientrano le somme da
iscrivere in bilancio in forza dell'articolo 10, sesto e settimo
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n.
468, nonche' le emissioni effettuate per la sostituzione dei buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media e lunga durata,
nei limiti del valore di emissione dei titoli in scadenza, e quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri.
Per l'esercizio 1985, le facolta' di cui agli articoli 7, 9 e 12,
primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono essere
esercitate con l'iscrizione di somme in capitoli di bilancio le cui
disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per la
copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge.
Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per
ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, nelle misure indicate nella
tabella A allegata alla presente legge.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 10
della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell'anno 1985, restano determinati in lire 9.713.925 milioni per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e in lire 4.779.655
milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale,
secondo il dettaglio di cui alle tabelle B e C allegate alla presente
legge. Gli importi predetti sono aggiuntivi agli stanziamenti
iscritti ai capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985.
Le nuove o maggiori entrate, derivanti da provvedimenti legislativi
approvati successivamente alla presentazione alle assemblee
legislative del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1985,
non possono essere utilizzate per la copertura di nuove o maggiori
spese ovvero di minori entrate e sono acquisite al bilancio al fine
di non peggiorarne il saldo netto da finanziare, quale risulta
individuato, in termini di competenza, in sede di relazione
previsionale e programmatica, dalla congiunta valutazione delle
previsioni di bilancio a legislazione vigente, degli effetti della
legge finanziaria e delle ulteriori misure da definire nel corso
dell'anno 1985.