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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 5 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, il numero 2
e' sostituito dal seguente:
"2) ai senatori e ai deputati del Parlamento dopo la cessazione del
mandato, con un periodo minimo di sette anni di mandato parlamentare
esercitato in una od in entrambe le Camere".
Allo stesso articolo 5 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le carte di libera circolazione di cui al presente articolo sono
valevoli per tutti i tipi di treno".
All'articolo 18 della legge 21 novembre 1955, n. 1108, nel primo
comma, le parole: "dodici biglietti di 1ª classe e quattro di 2ª
classe" sono sostituite dalle altre: "sedici biglietti di 1ª classe".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - SIGNORILE
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI