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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata
in vigore della presente legge una farmacia rurale in via
provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola
volta, a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa
al momento della presentazione della domanda di cui al successivo
articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della
prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo
stato espletato il concorso.
Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene
calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi
prestati, in qualita' di titolare, direttore o collaboratore di
farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non
superiori ad un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore
della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da
almeno un anno.
E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la
titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto
comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.