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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il sesto comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e' sostituito dal seguente:
"E' vietata l'intestazione a societa' fiduciarie o estere della
maggioranza delle azioni o delle quote delle societa' editrici di
giornali quotidiani costituite in forma di societa' per azioni o in
accomandita per azioni o a responsabilita' limitata o di un numero di
azioni o di quote che, comunque, consenta il controllo delle societa'
editrici stesse ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
Analogo divieto vale per le azioni o le quote delle societa' che
direttamente o indirettamente controllino le societa' editrici di
giornali quotidiani".
La lettera c) del settimo comma dell'articolo 1 della legge 5
agosto 1981, n. 416, e' sostituita dalla seguente:
"c) qualora l'impresa sia costituita in forma societaria, l'elenco
dei soci titolari con il numero delle azioni o l'entita' delle quote
da essi possedute, nonche' degli eventuali aventi diritto di
intervenire all'assemblea che approva il bilancio della societa',
entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa".