Legge Ordinaria n. 10 del 04/02/1985 (Pubblicata nella G.U. del 5 febbraio 1985 n. 30 suppl.)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  6  dicembre  1984,  n. 807, recante disposizioni
urgenti  in materia di trasmissioni radiotelevisive, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  3  sono  aggiunte, in fine, le parole: "di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile";
      il comma 5 e' sostituito dal seguente:
      "La  disciplina  dell'attivita'  di  radiodiffusione  sonora  e
televisiva  dell'emittenza  privata,  nazionale  e  locale,  le norme
dirette  ad  evitare  situazioni  di  oligopolio  e  ad assicurare la
trasparenza degli assetti proprietari delle emittenti radiotelevisive
private, nonche' le norme volte a regolare la pubblicita' nazionale e
quella   locale,  sono  dettate  dalla  legge  generale  sul  sistema
radiotelevisivo".
    All'articolo 3:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "Ai  fini  di  quanto  previsto  dal  precedente  comma  1 sono
provvisoriamente  consentiti, per ogni singola emittente, ponti radio
tra i propri studi di emissione, i rispettivi trasmettitori e tra gli
stessi ed i ripetitori con le caratteristiche tecniche in atto";
      al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      "Tale  percentuale,  salvo quanto disposto dalla legge generale
sul  sistema radiotelevisivo, sara' elevata al 40 per cento a partire
dal 1 luglio 1986".
    Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis  -  (Pubblicita).  - 1. La pubblicita' diffusa dalle
emittenti  televisive  private  non puo' superare il 16 per cento del
totale   delle   ore   settimanali   effettivamente   dedicate   alla
trasmissione  di  programmi. La trasmissione di messaggi pubblicitari
non  puo'  eccedere  il  20  per  cento  di ciascuna ora di effettiva
trasmissione.
    2.  La  commissione  parlamentare  per  l'indirizzo generale e la
vigilanza   dei   servizi   radiotelevisivi,   contestualmente   alla
determinazione  del limite massimo degli introiti pubblicitari di cui
all'articolo  21  della  legge  14  aprile 1975, n. 103, fissa per la
concessionaria  la quota percentuale massima di messaggi pubblicitari
per ciascuna ora di effettiva trasmissione".
    All'articolo 4:
      al  comma 1, le parole: "entro sessanta giorni" sono sostituite
dalle  seguenti:  "entro  novanta  giorni"  e  dopo la lettera g), e'
aggiunta la seguente:
      "g-bis)   le   ore   di   trasmissione  dei  programmi  e  loro
variazioni";
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
      "3-bis.  La  presentazione, nei termini, della comunicazione di
cui  al  comma  1  rende  non punibili le violazioni amministrative e
penali,  di  cui  all'articolo  195  del codice postale approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973, n. 156,
commesse  anteriormente  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto".
    All'articolo 5:
      i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
      "1.  Il  presidente  del  consiglio  di  amministrazione  della
societa'   concessionaria  e'  nominato  dal  consiglio  tra  i  suoi
componenti ed ha la stessa durata.
      2.  Il  presidente  ha la rappresentanza legale della societa',
presiede  il consiglio di amministrazione al quale risponde, esercita
la   sorveglianza   sull'andamento   della  gestione  aziendale,  sul
raggiungimento  degli scopi sociali e sull'attuazione degli indirizzi
della   commissione   parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi".
    All'articolo 6:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "Il  consiglio  di  amministrazione  della  societa' per azioni
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  e' composto di sedici
membri  nominati dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 1
della  legge  14  aprile  1975,  n.  103.  La nomina avviene con voto
limitato ai tre quarti dei componenti da eleggere. Per l'elezione dei
primi  dodici  componenti  e'  necessaria la maggioranza assoluta dei
membri della commissione parlamentare. Il consiglio e' completato con
la  nomina  di  coloro  che,  dopo  i primi dodici, hanno ottenuto il
maggior  numero di voti. La nomina e' validamente effettuata se tutti
i componenti risultano eletti nella medesima votazione";
      il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "Il consiglio di amministrazione della societa' con cessionaria
nomina  il  proprio  presidente e, su proposte di quest'ultimo, tra i
suoi componenti, uno o piu' vice presidenti";
      al comma 4:
        i  numeri:  "1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8)" sono sostituiti,
rispettivamente, dalle lettere: "a), b), c), d), e), f), g), h)";
        le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
        "b)  indica  i  criteri  generali per la formazione dei piani
annuali  e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento
alle prescrizioni dell'atto di concessione; su proposta del direttore
generale definisce il preventivo annuale dei ricavi, approva il piano
annuale  di  spesa  ed  il  piano pluriennale degli investimenti e ne
verifica l'attuazione;
        c)  formula direttive generali sui programmi e ne approva, su
proposta del direttore generale, il piano annuale di massima; esamina
la  rispondenza dei programmi trasmessi alle proprie direttive; invia
alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei  servizi  radiotelevisivi  una  relazione  annuale  sui programmi
trasmessi";
        alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole:
        "La  delibera  e'  resa pubblica e trasmessa alla commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi";
        dopo la lettera h), e' aggiunta la seguente:
        "h-bis) puo' proporre all'assemblea degli azionisti la revoca
del direttore generale, secondo le norme di cui all'articolo 2383 del
codice civile".
      All'articolo 7:
        al  comma  1,  le  parole:  "tra  gli  iscritti nell'albo dei
revisori  ufficiali  dei  conti"  sono  sostituite dalle seguenti: "a
norma dell'articolo 2397 del codice civile".
      All'articolo 8:
        al  comma 2, dopo le parole: "Il direttore generale risponde"
sono  aggiunte le seguenti: ", ai sensi dell'articolo 2396 del codice
civile,";
        al  comma  3,  le  parole:  "n.  7)"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "lettera  g)" e dopo le parole: "gli altri dirigenti" sono
aggiunte  le  seguenti:  ",  ferme  restando  le  norme dei contratti
nazionali di categoria".
      L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
      "Art.  9 - (Organizzazione della societa' concessionaria). - 1.
La  societa'  concessionaria  pone in essere l'organizzazione interna
piu' idonea al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali anche
attraverso un'articolazione in reti e testate.
      2.   La   societa'   concessionaria  e'  impegnata  ad  operare
affinche':   siano   garantite   la   completezza  e  l'imparzialita'
dell'informazione  e  il  rispetto  della  pluralita'  delle opinioni
politiche,  sociali  e  culturali;  sia promosso, anche attraverso il
decentramento,   un   efficace   rapporto   con  le  diverse  realta'
socio-culturali   della   comunita'  nazionale;  sia  valorizzata  la
professionalita'  di quanti, a qualsiasi titolo, operano nel servizio
pubblico radiotelevisivo.
      3.   Le   attivita'   commerciali,   editoriali,   audiovisive,
discografiche  e  simili, comunque connesse all'oggetto sociale della
societa',   sono   effettuate   direttamente  o  attraverso  societa'
collegate.
      4.  L'articolo  13  della  legge  14  aprile  1975,  n. 103, e'
abrogato".
      Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente:
      "Art.  9-bis - (Divieto di propaganda elettorale). - Nel giorno
precedente  ed  in  quelli stabiliti per le elezioni e' fatto divieto
anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda
elettorale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 febbraio 1985

                               PERTINI

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GAVA,  Ministro  delle  poste  e  delle
                                telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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