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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo,
sempreche' compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla
presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi
dell'articolo 743 del codice della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti
indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti
alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le
modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla
presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione
della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da
diporto o sportivo.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione e'
il seguente:
"Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si
intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone
o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro
caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".