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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Salvo quanto disposto nel capo IV del titolo I del libro II del
codice penale, le pene previste per i reati consumati o tentati di
omicidio volontario, lesioni volontarie, minaccia, percosse, violenza
privata, sequestro di persona, sequestro di persona a scopo di
estorsione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione, rapina, estorsione, in danno di persona che gode della
speciale protezione prevista nell'articolo 1 della Convenzione per la
prevenzione e la repressione dei reati contro le persone
internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici,
adottata a New York il 14 dicembre 1973, sono aumentate da un terzo
alla meta', quando tali reati sono determinati, anche indirettamente,
dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.
Le pene previste per i reati consumati e tentati di violazione di
domicilio e danneggiamento, commessi contro uffici e domicili privati
appartenenti alle persone indicate nel comma precedente o contro i
mezzi di trasporto impiegati dalle suddette persone, sono aumentate
da un terzo alla meta', quando tali reati sono determinati, anche
indirettamente, dalle funzioni esercitate dalla persona offesa.