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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
Al fine del sostegno degli investimenti nei settori produttivi e
infrastrutturali, le residue risorse del "Fondo investimenti e
occupazione" relativo all'anno 1984, pari a 1.684,5 miliardi di lire,
sono ripartite come segue:
a) 366,5 miliardi per l'incremento del "Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica" istituito con l'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46;
b) 370 miliardi per l'incremento del fondo speciale per la
ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni;
c) 100 miliardi per le finalita' di cui all'articolo 1 della
legge 19 dicembre 1983, n. 696, e successive modificazioni e
integrazioni;
d) 450 miliardi per un'assegnazione straordinaria al fondo di
dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, per le
finalita' di cui all'articolo 54 della legge 7 agosto 1982, n. 526,
da erogarsi secondo i criteri indicati nell'articolo stesso;
e) 80 miliardi per ulteriore apporto al fondo per il
finanziamento delle agevolazioni al commercio di cui all'articolo 6
della legge 10 ottobre 1975, n. 517;
f) 30 miliardi da assegnare alla regione Calabria, per interventi
urgenti relativi al trasferimento di centri abitati;
g) 40 miliardi per ulteriore apporto al fondo contributi
interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
h) 50 miliardi per un ulteriore apporto alle disponibilita'
finanziarie della legge 29 maggio 1982, n. 308, specificamente
destinato: quanto a lire 10 miliardi alle finalita' di cui
all'articolo 11; quanto a lire 10 miliardi alle finalita' di cui
all'articolo 12; quanto a lire 30 miliardi alle finalita' di cui
all'articolo 14 della stessa legge;
i) 48 miliardi per consentire all'IMI, all'EFIM, all'ENI e
all'IRI di concorrere all'ulteriore aumento, di pari importo, del
capitale sociale della GEPI S.p.a. A tal fine il Ministro del tesoro
e' autorizzato a conferire al patrimonio dell'IMI la somma di lire 24
miliardi. Per la medesima finalita' i fondi di dotazione dell'EFIM,
dell'ENI e dell'IRI sono aumentati della somma di lire 8 miliardi
ciascuno. Dell'aumento di capitale sociale predetto 30 miliardi
dovranno essere destinati dalla GEPI S.p.a. all'aumento del capitale
sociale della INSAR S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 5 febbraio 1982, n. 25;
l) 70 miliardi da conferire per 35 miliardi all'ENI e per 35
miliardi all'IRI, in aumento dei rispettivi fondi di dotazione, per
la copertura dei fabbisogni di capitale proprio relativi a nuove
iniziative anche in concorso con soggetti pubblici e privati nei
settori dell'industria manifatturiera e del terziario avanzato da
localizzare nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. I fondi
sono conferiti ai singoli enti sulla base dei progetti approvati dal
CIPE;
m) 55 miliardi per l'avvio di centri di ricerca nel Mezzogiorno
in ragione di 35 miliardi alla CIRA S.p.a. per la realizzazione del
Centro di ricerche aerospaziali, di 10 miliardi all'ENI per il Centro
di ricerca sul carbone in Sardegna, di 10 miliardi all'EFIM per il
Centro di ricerca sull'alluminio e sulle nuove leghe in Sardegna;
n) 15 miliardi all'ITALKALI societa' collegata all'Ente minerario
siciliano per il finanziamento di programmi di valorizzazione delle
risorse minerarie siciliane e lire 10 miliardi all'ENI da destinare
al completamento dell'impianto di eduzione delle acque funzionale al
bacino minerario dell'Iglesiente. I relativi progetti saranno
approvati dal CIPE.
NOTE
Nota all'art. 1, lettera a):
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46 e' il seguente:
"Presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e' istituito il "Fondo speciale rotativo
per l'innovazione tecnologica". Il fondo e' amministrato
con gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di
imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi
produttivi o al miglioramento di prodotti o processi
produttivi gia' esistenti.
Tali programmi riguardano le attivita' di progettazione,
sperimentazione, sviluppo e preindustrializzazione,
unitariamente considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le condizioni di ammissibilita'
agli interventi del fondo, indica la priorita' di questi
avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia
nazionale e determina i criteri per le modalita'
dell'istruttoria".
Nota all'art. 1, lettera b):
- Il testo dell'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n.
1089, e successive modificazioni e integrazioni, e' il
seguente:
"Allo scopo di accelerare il progresso e lo sviluppo del
sistema industriale del Paese e l'adozione delle tecnologie
e delle tecniche piu' avanzate, e' autorizzata la spesa di
lire 100 miliardi da destinare alla ricerca applicata. La
somma e' costituita in fondo speciale presso l'Istituto
mobiliare italiano che lo amministra con le modalita'
proprie dell'istituto ed in base ad apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'IMI. Il fondo
ha carattere rotativo.
L'IMI e' tenuto ad erogare le disponibilita' del tondo di
cui al comma precedente secondo le direttive di politica di
ricerca scientifica e tecnologica nazionale ed i settori
prioritari di intervento che il CIPE determina annualmente,
su proposta del Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sotto forma di partecipazione al capitale di
societa' di ricerca costituite da enti pubblici economici,
da imprese industriali o loro consorzi;
b) sotto forma di crediti agevolati ad enti pubblici
economici, imprese industriali o loro consorzi, nonche'
alle societa' di ricerca di cui alla precedente lettera a);
c) sotto forma di interventi nella spesa - nella misura
non superiore al 70 per cento dei progetti di ricerca -
presentati dai soggetti di cui alla precedente lettera b),
disciplinati da contratti che prevederanno il rimborso
degli interventi in rapporto al successo della ricerca
ovvero, in caso contrario, l'acquisizione degli studi e dei
risultati della ricerca all'IMI.
In via eccezionale il CIPE su proposta del Ministro per
il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
puo', per programmi che hanno per obiettivo la promozione
dell'industria nazionale in settori tecnologicamente
avanzati e ad alto impiego di lavoro, elevare l'intervento
fino all'ammontare complessivo delle spese previste per la
ricerca applicata e dei costi non ricorrenti necessari allo
sviluppo del prodotto;
d) sotto forma di contributi nella spesa - in misura
non superiore al 20 per cento - dei progetti di ricerca
presentati dai soggetti di cui sopra aventi particolare
rilevanza tecnologica da riconoscersi, di volta in volta,
dal CIPE, il quale potra' consentire, altresi', la
cumulabilita' di detti contributi con le altre forme di
intervento di cui alle precedenti lettere b) e c).
La quota del fondo da destinare a contributi nella spesa
sara' determinata dal CIPE.
I programmi, i progetti e le singole proposte esecutive
con l'indicazione delle forme di utilizzazione dei
risultati della ricerca, sono presentati dagli interessati
all'IMI, che, previa istruttoria, li trasmette al Ministro
per il coordinamento della ricerca scientifica e
tecnologica.
Il Ministro per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica, che partecipa di diritto alle
riunioni del CIPE per la trattazione della materia prevista
dal presente articolo, verifica la conformita' dei progetti
agli indirizzi della politica scientifica nazionale emanati
dal CIPE a norma del secondo comma del presente articolo e
li sottopone all'approvazione del CIPE.
Entro il 15 settembre di ogni anno il Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica
riferisce al CIPE sulla gestione del fondo ai fini degli
adempimenti di cui al precedente comma, e trasmette
relazione in materia al Parlamento.
In relazione all'impegno e alla vastita' della ricerca
l'IMI scegliera' le forme di intervento di cui al secondo
comma, valutando il rischio economico e tecnico connesso
alla ricerca. A seconda dei tipi di intervento prescelti,
l'IMI, in sede di convenzione o di contratto con gli enti
economici, le imprese o i loro consorzi richiedenti, e
tenendo conto dell'impegno finanziario, concordera' i
termini dell'interesse nazionale o privato dei risultati
della ricerca.
Una quota parte del fondo di cui al presente articolo, da
determinarsi a cura del CIPE, dovra' essere destinata alla
ricerca tecnologica e tecnica di piccole e medie imprese
anche consorziali.
Hanno la precedenza negli interventi IMI, nelle forme di
cui al secondo comma del presente articolo, le societa'
costituite dagli enti pubblici economici, le imprese, e
loro consorzi, che dispongano di personale e laboratori di
ricerca attrezzati per una immediata e adeguata verifica
delle possibilita' di trasferimento sul piano produttivo
dei risultati della ricerca o che collaborino a progetti di
rilevanza internazionale.
Dei risultati delle ricerche sara' riferito con la
relazione previsionale e programmatica da presentarsi al
Parlamento".
Nota all'art. 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n.
696, e successive modificazioni e integrazioni, e' il
seguente:
"Al fine di agevolare l'acquisto o l'utilizzazione
mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a
comando e controllo elettronico destinate all'automazione
di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione
o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di
apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione
delle macchine operatrici oppure di apparecchiature
elettroniche di comando e di controllo di macchine
operatrici e' concesso un contributo pari al 25 per cento
del loro costo al netto dell'IVA.
Il contributo di cui al comma precedente e' elevato al 32
per cento per l'acquisto di macchine da parte di imprese
operanti nelle zone di competenza della Cassa per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.
Sono ammesse ai contributi per gli ordini emessi entro il
31 dicembre 1984, nell'ambito dei settori estrattivo e
manifatturiero, le piccole e medie imprese individuate ai
sensi dell'art. 2, secondo comma, lettera f), della legge
12 agosto 1977, n. 673, e le imprese artigiane.
Il contributo e' concesso dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato su proposta del comitato
interministeriale di cui all'articolo 9, quinto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n.
902, sulla base dell'ordine ed e' successivamente erogato
su presentazione della fattura quietanzata.
Le categorie delle macchine operatrici e delle
apparecchiature di cui al primo comma sono stabilite dal
CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Le modalita', i tempi e le procedure per la presentazione
delle domande e per l'erogazione dei contributi sono
stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro quindici giorni dalla
data della predetta delibera del CIPI.
Per le operazioni di locazione finanziaria il contributo
e' erogato nella misura del 50 per cento alla presentazione
delle quietanze relative ai pagamenti dell'acconto e del
primo canone e per il restante 50 per cento alla
presentazione delle quietanze relative al pagamento per
canoni, compresi l'acconto e il primo canone, che coprano
almeno il 60 per cento del costo del bene al netto
dell'IVA.
Ad ogni singola impresa non possono essere concessi
complessivamente contributi per un importo superiore a lire
500 milioni, se ubicata nel Centro-Nord, e a lire 600
milioni, se ubicata nei territori di cui al secondo comma.
E' fatto divieto di distrazione delle macchine acquistate
con il contributo di cui alla presente legge per un periodo
di tre anni dalla consegna delle macchine stesse.
Il contributo non e' cumulabile con quelli previsti da
altre leggi statali, regionali o delle province autonome.
Alle macchine ed apparecchiature acquistate a norma della
presente legge si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 15 della legge 26 aprile 1983, n. 130.
All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 100 miliardi per l'esercizio
finanziario 1983, si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle disponibilita' esistenti sul Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica, intendendosi
corrispondentemente ridotta la quota di cui al terzo comma
dell'art. 18 della legge 17 febbraio 1982, n. 46".
Nota all'art. 1, lettera d):
- Il testo dell'art. 54 della legge 7 agosto 1982, n.
526, e' il seguente:
"Per la realizzazione, conformemente alla programmazione
nazionale nel settore elettrico, di progetti immediatamente
eseguibili ai fini della produzione di energia elettrica e'
autorizzata un'assegnazione straordinaria al fondo di
dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica di
lire 1.000 miliardi per l'anno 1982 da erogare previa
delibera del CIPE che determina i progetti da realizzare su
motivata proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge. Nella
determinazione dei progetti da realizzare, il CIPE valuta
il contributo di ciascun progetto al Piano energetico
nazionale e ne vaglia le alternative tecniche possibili
(termoelettriche, nucleari e idroelettriche). La delibera
dovra' motivare le scelte adottate.
Ai fini della programmazione nazionale il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
comunichera' alle competenti commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati i
criteri e i termini della proposta da presentare al CIPE".
Nota all'art. 1, lettera e):
- Il testo dell'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e' il seguente:
"Art. 6. (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e
comitato di gestione). - Nello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e' istituito un fondo per il finanziamento delle
agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato
istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e
composto dal Ministro per l'industria, il commercio e
l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal
Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal
Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo,
dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un
rappresentante degli istituti di credito designato
dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante
dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei
commercianti, da tre rappresentanti designati dalle
organizzazioni nazionali della cooperazione e da due
rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il
rappresentante della regione interessata alle domande da
esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono
svolte da un direttore generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato
dal Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati
dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati
per la concessione dei contributi, le quali devono essere
inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e
delle aziende di credito entro 120 giorni dalla
presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari
di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di
investimento alle finalita' della presente legge, tenuti
presenti in particolare i piani di sviluppo e di
adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed
eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle
richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto
interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del
Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato,
compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli
istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le
regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di
interesse che gli istituti medesimi si obbligano a
praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi
viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975
e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno
1976, con copertura dell'onere relativo all'anno
finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello
stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio
all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota di riserva per i territori di cui all'articolo 1
del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e successive
modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del
50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura
dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari
successivi e possono essere utilizzate, previo parere del
CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare
con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
Nota all'art. 1, lettera h):
- Il testo degli articoli 11, 12 e 14 della legge 29
maggio 1982, n. 308, e' il seguente:
"Art. 11. (Progetti dimostrativi). - E' autorizzata la
spesa di lire 51 miliardi in ragione di lire 10 miliardi
per l'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982 e di lire 21
miliardi nell'anno 1983 per concedere contributi in conto
capitale alle imprese e loro consorzi che realizzino
impianti dimostrativi per l'utilizzazione delle fonti
energetiche di cui all'articolo 1, anche nel settore
agricolo, ovvero prototipi di prodotto o dispositivi a
basso consumo energetico specifico ovvero prodotti in grado
di utilizzare convenientemente fonti energetiche
rinnovabili o riduttive dei consumi di elettricita'.
Il contributo e' concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa documentata, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su
delibera del CIPE.
Il 10 per cento della somma stanziata e' riservato alle
realizzazioni delle imprese artigiane e loro consorzi.
Art. 12. (Incentivi alla produzione di energia da fonti
rinnovabili nel settore agricolo). - Al fine di incentivare
la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili nel settore agricolo, possono essere
concessi:
1) contributi in conto capitale per la realizzazione di
investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole od
associate, di impianti per la produzione di energia
termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nella
misura del 50 per cento della spesa ammessa, elevabile al
60 per cento per le cooperative;
2) per la parte di spesa non coperta dal contributo di
cui al precedente punto 1) un concorso nel pagamento degli
interessi sui mutui ventennali contratti con gli istituti
ed enti esercenti il credito agrario di miglioramento.
Detto concorso non potra' superare la differenza tra il
tasso di riferimento ed il tasso agevolato previsto a
carico dei mutuatari per le operazioni di credito agrario
di miglioramento.
Per la concessione dei contributi di cui al punto 1) e'
autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli
anni 1981 e 1982 e di lire 66 miliardi per l'anno 1983.
Per la concessione di contributi di cui al punto 2) e'
autorizzata la spesa di 4 miliardi per l'anno 1981, di 2
miliardi per l'anno 1982 e di lire 12 miliardi per l'anno
1983.
Le somme indicate nei precedenti commi, da iscriversi
nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, sono ripartite fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dal
Comitato interministeriale per la politica agricola e
alimentare, d'intesa con la commissione di cui all'articolo
4 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Per l'erogazione degli incentivi di cui al presente
articolo si applicano le disposizioni recate dal precedente
articolo 7, secondo comma.
Entro il mese di gennaio di ogni anno le regioni inviano
al Ministero dell'agricoltura e delle foreste una relazione
dettagliata sui contributi erogati nell'anno precedente.
Art. 14. (Piccole derivazioni di acqua - Contributi per
la riattivazione e per la costruzione di nuovi impianti). -
E autorizzata la spesa di lire 70 miliardi in ragione di
lire 20 miliardi nell'anno 1981, 20 miliardi nell'anno 1982
e 30 miliardi nell'anno 1983 per la concessione di
contributi in conto capitale per iniziative:
1) di riattivazione di impianti idroelettrici che
utilizzino concessioni di piccole derivazioni ai sensi
della legge 24 gennaio 1977, n. 7, rinunciate o il cui
esercizio sia stato dismesso prima dell'entrata in vigore
della presente legge;
2) di costruzione di nuovi impianti nonche' di
potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino
concessioni di piccole derivazioni di acqua.
I contributi di cui al presente articolo possono essere
concessi ai soggetti e alle societa' consorziate che
producono energia elettrica per destinarla ad usi propri
civili o industriali o per cederla in tutto o in parte
all'ENEL alle condizioni previste dall'ultimo comma
dell'articolo 4.
La domanda di ammissione al contribuito, corredata degli
elementi tecnico-economici, del piano finanziario e del
piano di manutenzione e di esercizio, deve essere
presentata tramite le regioni interessate al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato il quale,
previa istruttoria tecnico-economica espletata dall'ENEL,
dispone con proprio decreto l'ammissione al contributo.
Il contributo di cui al precedente comma e' erogato in
corso d'opera sulla base dello stato di avanzamento dei
lavori, nella misura massima del 30 per cento della spesa
documentata.
Per l'istruttoria delle domande di concessione di
derivazione idroelettrica relative agli impianti di cui al
primo comma si applicano le disposizioni contenute
nell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18
marzo 1965, n. 342".
Nota all'art. 1, lettera i):
- Il testo dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981,
n. 721, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 5 febbraio 1982, n. 25, e' il seguente:
"L'ENI e la GEPI sono autorizzati a costituire, sulla
base delle direttive del CIPI, una societa' per azioni, con
eventuale partecipazione minoritaria dei terzi, per
promuovere e realizzare, anche al di fuori degli ambiti
statutari di attivita', nuove iniziative che consentano il
reimpiego dei lavoratori del gruppo SIR in Sardegna che
siano stati licenziati in seguito ai trasferimenti di cui
all'art. 1 del presente decreto.
I lavoratori sono assunti dalla societa' di cui al primo
comma all'atto del licenziamento dalle imprese del gruppo
SIR fino alla loro riassunzione nelle nuove iniziative.
Per tale periodo i suddetti lavoratori sono ammessi,
anche in deroga alla normativa vigente, al trattamento di
integrazione salariale straordinario.
Per i trasferimenti di cui all'art. 1 del presente
decreto non si applica l'art. 2112 del codice civile".
Nota all'art. 1, lettera 1):
- Il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, e' il seguente:
"Art. 1. (Sfera territoriale di applicazione). - Il
presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto
diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone,
ai comuni della provincia di Rieti gia' compresi nell'ex
circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella duna
del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni
della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica
di Latina, all'Isola d'Elba, nonche' agli interi territori
dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.
Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui
al precedente comma comprenda parte di quello di un comune
con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del
18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sara'
limitata al solo territorio di quel comune facente parte
dei comprensori medesimi.
Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del
Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico
riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni
caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente
articolo", Nota all'art. 3, primo comma:
- Il testo dell'art. 56 della legge 7 agosto 1982, n.
526, e' il seguente:
"In apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica e'
iscritta per l'esercizio 1982 la somma di lire 870 miliardi
per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili
per interventi di rilevante interesse economico sul
territorio, nell'agricoltura e nelle infrastrutture, anche
per la tutela dei beni ambientali e culturali, di
competenza regionale, statale o delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
Le amministrazioni competenti presentano per
l'approvazione entro e non oltre trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i rispettivi
progetti al CIPE che decide entro i successivi trenta
giorni tenuto conto del contributo di ciascun progetto agli
obiettivi del Piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti per le procedure di finanziamento delle
opere di competenza regionale.
Le proposte delle amministrazioni debbono situare
ciascun progetto nel contesto dei rispettivi piani
settoriali, se esistenti, e contenere indicatori
quantitativi del rendimento del progetto quali il saggio di
rendimento interno o il valore attuale netto stimato per il
progetto.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107,
primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene
determinato sulle disponibilita' nette complessive".
- Il testo dell'art. 21 della legge 26 aprile 1983, n.
130, e' il seguente:
"In apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e' iscritta, per l'anno 1983, la somma di lire
1.300 miliardi per il finanziamento di progetti
immediatamente eseguibili per interventi di rilevante
interesse economico sul territorio, nell'agricoltura,
nell'edilizia e nelle infrastrutture nonche' per la tutela
di beni ambientali e culturali e per le opere di edilizia
scolastica e universitaria.
Nei venti giorni successivi alla data di pubblicazione
della presente legge il CIPE, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione economica, determina con
delibera da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, i criteri di riparto tra amministrazioni
centrali e regionali e tra settori di intervento nonche' i
parametri di valutazione dei progetti.
Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
delibera di cui al precedente comma, le amministrazioni
interessate presentano per l'approvazione i rispettivi
progetti al CIPE, che delibera entro i successivi sessanta
giorni, tenuto conto del contributo di ciascun progetto
agli obiettivi del piano a medio termine.
Con la stessa delibera di approvazione il CIPE fissa le
modalita' e i tempi di erogazione, avvalendosi della Cassa
depositi e prestiti, per le procedure di finanziamento
delle opere di competenza regionale.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma, e' autorizzato il ricorso alla Banca europea per gli
investimenti (BEI), fino alla concorrenza del controvalore
di L. 1.000 miliardi, per la contrazione di appositi mutui
per le finalita' del presente articolo.
Con la medesima delibera di cui al terzo comma, il CIPE
stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1983, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante
iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
previsione, della spesa del Ministero del tesoro. La
direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Le proposte delle amministrazioni devono situare ciascun
progetto nel contesto dei rispettivi piani settoriali, se
esistenti, e contenere indicatori quantitativi di
convenienza economica del progetto quali il saggio di
rendimento interno e il valore attuale netto stimato per
progetto, secondo la metodologia indicata dal Ministero del
bilancio e della programmazione economica.
La riserva del 40 per cento di cui all'articolo 107,
primo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, viene
determinata sulle disponibilita' nette complessive".
- Il testo dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, e' il seguente:
"Per gli interventi di cui all'articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130, e' autorizzata, per l'anno 1984, la
spesa di lire 1.800 miliardi da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero del bilancio e della
programmazione economica.
Almeno 300 miliardi, dei 1.800 di cui all'autorizzazione
del precedente comma, sono riservati per iniziative di
sviluppo ed ammodernamento dell'agricoltura.
Si applicano le procedure di cui ai commi secondo, terzo,
quarto, ottavo e nono dell'articolo 21 della legge 26
aprile 1983, n. 130.
In aggiunta all'autorizzazione di spesa di cui al primo
comma, e' autorizzato il ricorso alla BEI, fino alla
concorrenza del controvalore di lire 1.200 miliardi, per la
contrazione di appositi mutui per le finalita' del presente
articolo.
Con la delibera e approvazione dei progetti, il CIPE
stabilisce, in relazione ai progetti per i quali sia
possibile il ricorso ai mutui di cui al comma precedente e
per ciascun progetto, la quota per la quale
l'amministrazione interessata e' autorizzata, a decorrere
dal secondo semestre dell'anno 1984, a contrarre i mutui
stessi.
L'onere dei suddetti mutui, per capitale ed interessi, e'
assunto a carico del bilancio dello Stato mediante
iscrizione delle relative rate di ammortamento, per
capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro. La
direzione generale del tesoro provvede al rimborso sulla
base di un elenco riepilogativo che, alla scadenza delle
rate, la BEI comunica con l'indicazione dell'importo
complessivo e dei mutui cui si riferisce.
Le autorizzazioni di spesa di cui alle leggi 6 marzo
1976, n. 52 e 18 agosto 1978, n. 497, sono aumentate,
rispettivamente, di lire 30 miliardi e lire 20 miliardi
nell'anno 1984, di lire 60 miliardi e 40 miliardi nell'anno
1985, di lire 80 miliardi e lire 70 miliardi nell'anno
1986.
Per provvedere al completamento di opere in corso, di
competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi
compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione
dei prezzi contrattuali, indennita' di espropriazione,
perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze
in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul
valore aggiunto, e' autorizzata la spesa di lire 105
miliardi, di cui lire 18 miliardi per la realizzazione
delle opere paravalanghe a difesa del valico del Brennero
previste dalla legge 7 febbraio 1979, n. 43, da iscrivere
nello stato di previsione della spesa del Ministero dei
lavori pubblici in ragione di lire 30 miliardi nell'anno
finanziario 1984, di lire 55 miliardi nell'anno finanziario
1985 e di lire 20 miliardi nell'anno finanziario 1986".