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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Albo professionale
1. L'albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici
privi della vista, istituito con la legge 14 luglio 1957, n. 594, e'
articolato a livello regionale. Gli uffici regionali del lavoro e
della massima occupazione provvedono alla iscrizione nell'albo
professionale dei privi della vista abilitati alla funzione di
centralinista telefonico, residenti nella regione. Per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'albo professionale e' istituito
presso i rispettivi uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione.
2. Si intendono privi della vista coloro che sono colpiti da
cecita' assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.
3. All'albo professionale vengono iscritti i privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico secondo le norme
previste dal successivo articolo 2.
L'iscrizione all'albo e' subordinata alla presentazione dei
seguenti documenti:
a) diploma di centralinista telefonico;
b) certificato, rilasciato dall'unita' sanitaria locale del luogo
di residenza del non vedente o del luogo in cui si svolge il corso di
formazione professionale, da cui risulti che il richiedente e' privo
della vista o dispone di un residuo visivo non superiore ad un decimo
in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti, e che e' esente
da altre minorazioni che potrebbero impedire l'espletamento della
funzione di centralinista telefonico.
4. In deroga a quanto previsto nel comma precedente i privi della
vista possono essere iscritti all'albo professionale su presentazione
di domanda, da inoltrare tramite il competente ispettorato
provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati il
certificato di cui alla lettera b) del predetto comma ed una
dichiarazione del datore di lavoro da cui risulti che il lavoratore
svolge mansioni di centralinista da almeno sei mesi.
NOTE
Nota all'art. 1, comma primo:
- La legge 14 luglio 1957, n. 594, reca norme sul
collocamento obbligatorio dei centralinisti telefonici
ciechi.