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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure
degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui
all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornate con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
L'importo e' aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile
del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione
risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per
dipendente degli impiegati civili dello Stato, che e' fornita, a
richiesta, dall'Istituto centrale di statistica.
L'aggiornamento e' calcolato nella stessa misura percentuale
risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno
immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del
triennio considerato nel precedente decreto. Le cifre risultanti sono
arrotondate, per eccesso, alle mille lire.
In sede di prima applicazione della presente legge, la variazione
da considerare e' quella che risulta tra gli indici medi degli anni
1980 e 1984, e l'aggiornamento degli onorari e' determinato, con le
modalita' indicate al primo comma, entro il mese di aprile 1985.
NOTE
Nota all'art. 1, primo comma:
- Il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70,
e' il seguente:
"In occasione di tutte le consultazioni elettorali, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale "ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di L. 50.000 al lordo delle
ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se
dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai
dirigenti superiori dell'Amministrazione dello Stato.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario degli uffici
elettorali di sezione, il comune nel quale ha sede
l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso
forfettario di L. 40.000 al lordo delle ritenute di legge.
Per ogni consultazione elettorale da effettuare
contemporaneamente alla prima, gli onorari di cui ai commi
precedenti sono maggiorati, rispettivamente, di L. 15.000 e
di L. 10.000.
Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui
all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta
un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero
delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni,
rispettivamente, di L. 30.000 e L. 20.000 al lordo delle
ritenute di legge".