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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli inquadramenti di coloro che abbiano conseguito il giudizio di
idoneita' a professore associato nelle tornate, successive alla
prima, dei giudizi di idoneita' previsti dall'articolo 51 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono
essere disposti anche nel corso dell'anno accademico. L'inquadramento
in ruolo decorre dalla data della delibera della facolta'
interessata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
Nota all'articolo unico, primo comma:
- Il testo dell'art. 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato
dall'art. 1 della legge 13 agosto 1984, n. 478, e' il
seguente:
"Art. 51 - Giudizio di idoneita'. - I giudizi sono
espressi, per ciascun raggruppamento di discipline, da
apposite commissioni nazionali composte da tre professori
ordinari o straordinari e formate con le modalita'
stabilite nel precedente art. 45.
Ove il numero dei concorrenti alla prova idoneativa per
un determinato raggruppamento disciplinare superi le 80
unita', si provvedera' alla costituzione di piu'
commissioni. I concorrenti saranno distribuiti nelle
commissioni in parti uguali, per sorteggio.
La commissione deposita la relazione conclusiva entro
quattro mesi dalla data della sua prima convocazione.
L'approvazione degli atti avviene con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, previo parere del Consiglio
universitario nazionale.
Essa puo' essere anche parziale allorche' i rilievi siano
scindibili e non investano l'intero procedimento.
Il giudizio e' inteso ad accertare l'idoneita'
scientifica e didattica del candidato ad assumere le
funzioni di professore associato.
Esso e' basato sulla valutazione dei titoli scientifici
presentati dal candidato e della attivita' didattica da lui
svolta nella valutazione saranno tenuti in considerazione i
giudizi formulati dalle facolta' sull'attivita' didattica e
sulle funzioni svolte dai candidati.
Sui singoli candidati vengono formulate motivate
relazioni scritte attestanti l'attivita' scientifica e
didattica da loro svolta.
Tali relazioni vengono pubblicate nel Bollettino
ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.
Coloro che hanno presentato domanda di ammissione ai
giudizi di idoneita' nella prima tornata e non hanno
superato il giudizio possono presentare domanda di
ammissione alla seconda tornata di giudizi di idoneita'.
Le domande devono contenere l'esplicito impegno ad
osservare, in caso di giudizio positivo, le norme in
materia di tempo pieno, di tempo definito e di
incompatibilita' previste nel presente decreto.
Per i giudizi di idoneita' di coloro che intendono essere
associati presso la Scuola superiore per interpreti e
traduttori di Trieste, la commissione e' integrata con la
nomina di due esperti nominati con il decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
universitario nazionale, in una rosa di quattro nominativi
di persone altamente qualificate per i servizi di
interpretazione e di traduzione di organizzazioni
internazionali, proposta dalla Scuola superiore. Il
giudizio e' basato prevalentemente sulla capacita'
professionale nel campo specifico, dimostrata anche
nell'espletamento dell'attivita' didattica presso la scuola
ed e' integrato da una prova didattica. Le stesse
disposizioni sull'integrazione delle commissioni con
esperti valgono per i concorsi a posti di professore
ordinario, di professore associato e di ricercatore
universitario.
I professori associati e i ricercatori universitari
restano definitivamente assegnati alla scuola e non possono
essere trasferiti ad altra universita' o scuola".