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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma
aeronautica, ruolo servizi, sono reclutati, oltre che dal personale
di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 8 marzo 1958, n. 233,
dagli allievi di corsi regolari di tre anni svolti presso l'Accademia
aeronautica. A detti corsi possono essere ammessi i giovani in
possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo
grado e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo
1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quello
relativo all'attitudine psicofisica necessaria per esercitare la
navigazione aerea in qualita' di pilota di aeroplano.
NOTE
Note agli articoli 1, 5, secondo comma, ed 8:
- Il testo degli articoli 3 e 4 della legge 8 marzo 1958,
n. 233, e' il seguente:
"Art. 3. - I sottotenenti in servizio permanente
effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, sono
tratti:
a) dagli allievi dell'Accademia aeronautica
riconosciuti durante il secondo o il terzo anno accademico
non piu' in possesso dei requisiti fisici o mancanti
dell'attitudine necessaria per il conseguimento del
brevetto di pilota militare;
b) previo concorso per titoli e per esami:
1) dagli ufficiali subalterni di complemento
dell'Aeronautica militare che abbiano compiuto il servizio
di prima nomina;
2) dai marescialli in servizio permanente
dell'Aeronautica militare che contino almeno due anni di
anzianita' di grado nonche' dai marescialli e dagli altri
sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in
possesso di un diploma di scuola media superiore.
I limiti di eta' per la partecipazione al concorso di
cui alla lettera b) del comma precedente sono stabiliti in
anni ventisette e trentasei rispettivamente per gli
ufficiali e i sottufficiali.
Il requisito dell'eta' deve essere posseduto alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di
concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
Art. 4. - La nomina a sottotenente in servizio permanente
effettivo agli allievi di cui alla lettera a) dell'art. 3
e' conferita, nei limiti dei posti disponibili
nell'organico del ruolo, dopo che gli stessi hanno
conseguito l'idoneita' in tutti gli esami del terzo anno di
corso, a norma dell'ordinamento dell'Accademia aeronautica.
L'anzianita' assoluta nel grado decorre dalla data di
nomina ad aspirante, conferita a norma del suddetto
ordinamento. A tale anzianita' si applicano le deduzioni
previste dal terzo comma dell'art. 8 del regio
decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella
legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni,
fermo il disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo.
L'anzianita' relativa e' stabilita in conformita' degli
esami al termine del terzo anno di corso".