Legge Ordinaria n. 124 del 05/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 12 aprile 1985 n. 87)
Disposizioni per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  all'entrata  in  vigore  della  legge  di  definizione  della
disciplina  generale  dei  parchi  nazionali  e  delle riserve di cui
all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977,  n.  616,  in  deroga  a quanto stabilito dalla legge 12 aprile
1962,  n.  205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le  foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
per  fronteggiare  le  esigenze  relative  all'esecuzione  dei lavori
condotti  in  amministrazione  diretta  per  la  conservazione  e  la
protezione  dei  beni  indicati  negli  articoli  68  e 83 del citato
decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo'
ricorrere  ad  assunzioni  di personale operaio con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
  Per  il  medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma
non  sono  applicabili  ai  contratti  posti in essere ai sensi della
presente  legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge
18  aprile  1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica
31  marzo 1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
  Le  assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme
sulla  disciplina  del  contratto collettivo nazionale di lavoro e da
quelle sul collocamento.
  Il  contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato
in   servizio   non  potra'  mai  superare  nel  periodo  considerato
l'equivalente di 500 unita' per anno.
  Nella  fase  di  prima  applicazione  della presente legge, per gli
operai  occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del
patrimonio  della  ex  Azienda  di Stato per le foreste demaniali del
Ministero  dell'agricoltura  e  delle foreste, assunti ai sensi della
legge   12   aprile  1962,  n.  205,  qualora  abbiano  svolto  oltre
centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata
in  vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al
quarto comma.
  Per  il  corrente  esercizio finanziario e per il prossimo la spesa
complessiva  per  la  manodopera  non potra' comunque superare quella
sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda
di  Stato  per  le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste nell'esercizio precedente.
  Al  personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a
tempo  indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II
della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  L'operaio  assunto  ai  sensi  della presente legge non acquista la
qualifica di operaio dello Stato.
 
          NOTE

          Note all'art. 1, primo comma:
            -  Il  testo  degli  articoli  68  e  83  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' il
          seguente:
            "Art.  68.  Aziende  di Stato per le foreste demaniali. -
          L'Azienda  di  Stato per le foreste demaniali e' soppressa.
          Le  funzioni  e  i  beni  dell'Azienda sono trasferiti alle
          regioni in ragione della loro ubicazione.
            Dal   trasferimento  sono  esclusi:  i  terreni  dati  in
          concessione  al  ministero  della  difesa  e sui quali sono
          stati  realizzati  impianti  militari; le caserme del Corpo
          forestale  dello  Stato;  i  terreni e le aree boschive, in
          misura  non  superiore  all'1  per  cento  della superficie
          complessiva    delle   aree   costituenti   il   patrimonio
          immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici,
          sperimentali  e didattici di interesse nazionale. Tali aree
          sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del
          Presidente  della Repubblica su proposta del Presidente del
          consiglio  dei  Ministri  di  concerto  con  i Ministri per
          l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
            Dal  trasferimento  possono  essere altresi' esclusi, ove
          non  destinabili  ad  attivita'  di  competenza  regionale,
          alberghi,  edifici  di  abbazie  o  di  conventi  ed  altri
          fabbricati,  previa identificazione da effettuare, entro il
          31  dicembre  1978,  da  parte  della  commissione  di  cui
          all'art. 113.
            Sono   parimenti   trasferiti  alle  regioni  i  rapporti
          giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
          dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente
          decreto.  I  crediti i debiti sono ripartiti fra le regioni
          in   proporzione  alla  superficie  dei  beni  patrimoniali
          attribuiti a ciascuna di esse.
            L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma,
          punto  c),  dell'art.  71,  puo'  avvalersi delle eventuali
          aziende  forestali  regionali e delle strutture regionali e
          locali  di  gestione  dei  patrimoni  boschivi.  I rapporti
          reciproci sono regolati da apposite convenzioni.
            Art.  83.  Interventi  per  la protezione della natura. -
          Sono  trasferite  alle  regioni  le funzioni amministrative
          concernenti  gli interventi per la protezione della natura,
          le riserve ed i parchi naturali.
            Per  quanto  riguarda  i  parchi  nazionali  e le riserve
          naturali  dello  Stato  esistenti,  la  disciplina generale
          relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e
          comunita'  montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi
          e  riserve,  saranno  definite  con  legge della Repubblica
          entro il 31 dicembre 1979.
            Sino  all'entrata  in  vigore della legge di cui al comma
          precedente,   gli  organi  di  amministrazione  dei  parchi
          nazionali  esistenti  sono  integrati  da  tre  esperti per
          ciascuna  regione territorialmente interessata, assicurando
          la rappresentanza della minoranza.
            Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di
          coordinamento,  la potesta' per il Governo di individuare i
          nuovi  territori  nei  quali  istituire  riserve naturali e
          parchi di carattere interregionale.
            E'  fatto  salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  22  marzo 1974, n. 279,
          relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
            -   L'art.   9   della  legge  26  aprile  1983,  n.  130
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello Stato - Legge finanziaria 1983) concerne
          il  divieto di assunzione di pubblici dipendenti per l'anno
          1983.

          Nota all'art. 1, secondo comma:
            -  Il  testo  dell'art.  2 della legge 18 aprile 1962, n.
          230, e' il seguente:
            "Il  termine  del  contratto  a  tempo  determinato  puo'
          essere,  con  il  consenso  del lavoratore, eccezionalmente
          prorogato,  non  piu'  di  una  volta  e  per  un tempo non
          superiore  alla  durata  del  contratto iniziale, quando la
          proroga   sia   richiesta   da   esigenze   contingenti  ed
          imprevedibili   e   si   riferisca  alla  stessa  attivita'
          lavorativa  per  la quale il contratto e' stato stipulato a
          tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo
          precedente.
            Se  il  rapporto  di lavoro continua dopo la scadenza del
          termine  fissato  o successivamente prorogato, il contratto
          si  considera  a  tempo  indeterminato fin dalla data della
          prima  assunzione del lavoratore. Il contratto si considera
          egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga
          riassunto  a  termine  entro  un periodo di quindici ovvero
          trenta  giorni  dalla  data  di scadenza di un contratto di
          durata  rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e,
          in  ogni  caso, quando si tratti di assunzioni successive a
          termine  intese  ad  eludere le disposizioni della presente
          legge".

          Nota all'art. 1, penultimo comma:
            -  La legge 8 agosto 1972, n. 457, concerne miglioramenti
          ai   trattamenti  previdenziali  ed  assistenziali  nonche'
          disposizioni  per la integrazione del salario in favore dei
          lavoratori  agricoli;  in particolare il titolo II riguarda
          l'integrazione   del   salario  in  favore  dei  lavoratori
          agricoli a tempo determinato.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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