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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fino all'entrata in vigore della legge di definizione della
disciplina generale dei parchi nazionali e delle riserve di cui
all'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, in deroga a quanto stabilito dalla legge 12 aprile
1962, n. 205, e dall'articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130,
la gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda di Stato per
le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
per fronteggiare le esigenze relative all'esecuzione dei lavori
condotti in amministrazione diretta per la conservazione e la
protezione dei beni indicati negli articoli 68 e 83 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, puo'
ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
Per il medesimo periodo di tempo specificato nel precedente comma
non sono applicabili ai contratti posti in essere ai sensi della
presente legge le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge
18 aprile 1962, n. 230, nel decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1971, n. 276, nonche' tutte le altre con essa eventualmente
incompatibili.
Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme
sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da
quelle sul collocamento.
Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato
in servizio non potra' mai superare nel periodo considerato
l'equivalente di 500 unita' per anno.
Nella fase di prima applicazione della presente legge, per gli
operai occupati, o gia' occupati presso la gestione conservativa del
patrimonio della ex Azienda di Stato per le foreste demaniali del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, assunti ai sensi della
legge 12 aprile 1962, n. 205, qualora abbiano svolto oltre
centottanta giornate lavorative nell'anno solare precedente l'entrata
in vigore della presente legge, il rapporto di lavoro si considera a
tempo indeterminato eventualmente anche in deroga ai limiti di cui al
quarto comma.
Per il corrente esercizio finanziario e per il prossimo la spesa
complessiva per la manodopera non potra' comunque superare quella
sostenuta dalla gestione conservativa del patrimonio della ex Azienda
di Stato per le foreste demaniali del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste nell'esercizio precedente.
Al personale assunto ai sensi della presente legge con contratto a
tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II
della legge 8 agosto 1972, n. 457.
L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la
qualifica di operaio dello Stato.
NOTE
Note all'art. 1, primo comma:
- Il testo degli articoli 68 e 83 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e' il
seguente:
"Art. 68. Aziende di Stato per le foreste demaniali. -
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' soppressa.
Le funzioni e i beni dell'Azienda sono trasferiti alle
regioni in ragione della loro ubicazione.
Dal trasferimento sono esclusi: i terreni dati in
concessione al ministero della difesa e sui quali sono
stati realizzati impianti militari; le caserme del Corpo
forestale dello Stato; i terreni e le aree boschive, in
misura non superiore all'1 per cento della superficie
complessiva delle aree costituenti il patrimonio
immobiliare dell'Azienda, da destinare a scopi scientifici,
sperimentali e didattici di interesse nazionale. Tali aree
sono identificate entro il 31 dicembre 1978 con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del
consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per
l'agricoltura e le foreste e per la difesa.
Dal trasferimento possono essere altresi' esclusi, ove
non destinabili ad attivita' di competenza regionale,
alberghi, edifici di abbazie o di conventi ed altri
fabbricati, previa identificazione da effettuare, entro il
31 dicembre 1978, da parte della commissione di cui
all'art. 113.
Sono parimenti trasferiti alle regioni i rapporti
giuridici relativi a beni in corso di acquisizione da parte
dell'Azienda al momento dell'entrata in vigore del presente
decreto. I crediti i debiti sono ripartiti fra le regioni
in proporzione alla superficie dei beni patrimoniali
attribuiti a ciascuna di esse.
L'amministrazione statale, ai fini di cui al primo comma,
punto c), dell'art. 71, puo' avvalersi delle eventuali
aziende forestali regionali e delle strutture regionali e
locali di gestione dei patrimoni boschivi. I rapporti
reciproci sono regolati da apposite convenzioni.
Art. 83. Interventi per la protezione della natura. -
Sono trasferite alle regioni le funzioni amministrative
concernenti gli interventi per la protezione della natura,
le riserve ed i parchi naturali.
Per quanto riguarda i parchi nazionali e le riserve
naturali dello Stato esistenti, la disciplina generale
relativa e la ripartizione dei compiti fra Stato, regioni e
comunita' montane, ferma restando l'unitarieta' dei parchi
e riserve, saranno definite con legge della Repubblica
entro il 31 dicembre 1979.
Sino all'entrata in vigore della legge di cui al comma
precedente, gli organi di amministrazione dei parchi
nazionali esistenti sono integrati da tre esperti per
ciascuna regione territorialmente interessata, assicurando
la rappresentanza della minoranza.
Resta ferma, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e di
coordinamento, la potesta' per il Governo di individuare i
nuovi territori nei quali istituire riserve naturali e
parchi di carattere interregionale.
E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279,
relativamente al Parco nazionale dello Stelvio".
- L'art. 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1983) concerne
il divieto di assunzione di pubblici dipendenti per l'anno
1983.
Nota all'art. 1, secondo comma:
- Il testo dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n.
230, e' il seguente:
"Il termine del contratto a tempo determinato puo'
essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente
prorogato, non piu' di una volta e per un tempo non
superiore alla durata del contratto iniziale, quando la
proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed
imprevedibili e si riferisca alla stessa attivita'
lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a
tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo
precedente.
Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
termine fissato o successivamente prorogato, il contratto
si considera a tempo indeterminato fin dalla data della
prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera
egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga
riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero
trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e,
in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a
termine intese ad eludere le disposizioni della presente
legge".
Nota all'art. 1, penultimo comma:
- La legge 8 agosto 1972, n. 457, concerne miglioramenti
ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche'
disposizioni per la integrazione del salario in favore dei
lavoratori agricoli; in particolare il titolo II riguarda
l'integrazione del salario in favore dei lavoratori
agricoli a tempo determinato.