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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16,
e' sostituito dal seguente:
"I cittadini italiani, gli enti e le societa' italiane titolari
direttamente o indirettamente, in parte o nella totalita', di beni,
diritti e interessi perduti in territori gia' soggetti alla
sovranita' italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6
marzo 1968, n. 193, o all'estero, a seguito di confische o di
provvedimenti limitativi od impeditivi della proprieta' comunque
adottati dalle autorita' straniere esercenti la sovranita' su quei
territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali
perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e
relative integrazioni, detratti eventuali anticipazioni o indennizzi
parziali percepiti".
NOTE
Nota all'art. 1:
- La legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene "Disposizioni
concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed
agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano
perduto beni, diritti ed interessi in territori gia'
soggetti alla sovranita' italiana e all'estero".
- La legge 6 marzo 1968, n. 193 concerne "l'indennizzo
dei beni abbandonati nei territori assegnati alla
Jugoslavia ed in Zona B dell'ex territorio di Trieste".
- L'art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, contiene -
oltre al primo comma sostituito dalla legge qui pubblicata
- altri due commi, il cui testo e' il seguente:
"Tali indennizzi saranno corrisposti fino all'ammontare
di venti milioni interamente in contanti; per gli
indennizzi superiori a tale cifra la somma eccedente sara'
corrisposta per il 50 per cento in contanti e per il
restante 50 per cento in titoli di credito.
"La presente legge non si applica ai cittadini, enti e
societa' italiane che abbiano ricevuto sotto qualsiasi
forma l'indennizzo totale dei beni perduti".