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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi)
1. Con effetto dal 1 gennaio 1985, ai titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al trattamento minimo,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere,
delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e' corrisposta, a domanda,
una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire 10.000
mensili dal 1 gennaio 1985, elevata a lire 20.000 mensili dal 1
luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1 gennaio 1987, per
tredici mensilita', a condizione che:
1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto di
due o piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione
integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o
superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
2) se la persona vive in un nucleo familiare composto di due o
piu' persone, non possieda, con esclusione della pensione integrata
al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore
a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con quelli degli
altri componenti il nucleo familiare, pari o superiori al limite
costituito dalla somma dell'ammontare annuo della maggiorazione
sociale e di un importo pari all'ammontare annuo della pensione
sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare.
2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
ai punti 1) e 2) del comma precedente, la maggiorazione sociale e'
corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti
stessi.
3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente articolo
si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura compresi i redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva.
4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e' costituito,
oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli articoli 433,
436 e 437 del codice civile, se conviventi.
5. La variazione della misura della maggiorazione sociale, con
effetto dal 1 gennaio 1988, e' stabilita annualmente nella legge
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato.
6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale, ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al
quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione.
7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una dichiarazione resa
dal richiedente su apposito modulo, attestante l'esistenza dei
prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale territorialmente competente.
8. In sede di prima applicazione l'INPS e' legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo sulla
base di dichiarazione relativa all'esistenza dei requisiti
prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati su
apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso.
9. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione di quanto percepito, anche al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale.
10. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale attraverso le proprie sedi territorialmente
competenti.
11. La maggiorazione sociale decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e cedibile,
ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro che, potendo far
valere i requisiti di cui ai commi precedenti, presentino domanda
entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
maggiorazione decorre dal 1 gennaio 1985 o dal mese successivo a
quello di compimento dell'eta', qualora questa ultima ipotesi si
verifichi in data successiva al 10 gennaio 1985.
12. Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la
concessione della maggiorazione, nonche' per la comminazione delle
sanzioni pecuniarie di cui al comma 9 e per le conseguenti
controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero, per le
maggiorazioni delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, le norme che, in tali gestioni,
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Testo vigente dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
novembre 183, n. 638.
"1. A decorrere dal 1 ottobre 1983 l'integrazione al
trattamento minimo delle pensioni a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti,
delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
medesima, nonche' delle gestioni speciali per i
commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e
dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e
rappresentanti di commercio non spetta ai soggetti che
posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul
reddito delle persone fisiche per un importo superiore a
due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura
pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di
ciascun anno. Dal computo dei redditi sono esclusi i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il
reddito della casa di abitazione. Non concorre alla
formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da
integrare al trattamento minino. Per i lavoratori autonomi
agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
viene imputato, indipendentemente dalla effettiva
percezione, a ciascun componente attivo del nucleo
familiare, in proporzione alla quantita' e qualita' del
lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso
titolare dell'azienda.
2. Qualora il reddito complessivo risulti inferiore
all'anzidetto limite, l'integrazione al minimo e'
riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento
del limite stesso.
3. Fermi restando i limiti di reddito di cui ai
precedenti commi, nel caso di concorso di due o piu'
pensioni l'integrazione di cui ai commi stessi spetta una
sola volta ed e' liquidata sulla pensione a carico della
gestione che eroga il trattamento minimo di importo piu'
elevato o, a parita' di importo, della gestione che ha
liquidato la pensione avente decorrenza piu' remota. Nel
caso di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
carico della stessa gestione inferiori al trattamento
minimo, l'integrazione al trattamento minimo e' garantita
sulla sola pensione diretta, sempreche' non risultino
superati i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
delle pensioni risulti costituita per effetto di un numero
di settimane di contribuzione obbligatoria, effettiva e
figurativa con esclusione della contribuzione volontaria e
di quella afferente a periodi successivi alla data di
decorrenza della pensione, non inferiore a 781,
l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima
pensione.
4. Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma
gli interessati devono presentare alle gestioni
previdenziali di competenza la dichiarazione di cui
all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui
al presente articolo sono assoggettate alla disciplina
della perequazione automatica delle pensioni integrate al
trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Le pensioni integrate al trattamento minimo i cui
titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
commi successivamente alla data di decorrenza della
pensione, ivi comprese quelle aventi decorrenza anteriore
al 30 settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
di cui ai commi precedenti dalla cessazione del diritto
alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non
integrata e' determinato, all'atto della cessazione del
diritto all'integrazione, applicando all'importo in vigore
alla data di decorrenza della pensione, calcolato sulla
base dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di
rivalutazione dei trattamenti minimi di pensione dei
rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
7. L'importo erogato alla data della cessazione del
diritto all'integrazione viene conservato fino al suo
superamento per effetto dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 5 dell'importo determinato ai
sensi del comma 6.
8. Per le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
lavoratori autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
al 31 dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
pensione base di cui all'art. 15 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
assorbiti gli aumenti di cui all'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e
all'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
superare ne' il limite di L. 10.000 per ogni anno di
anzianita' contributiva utile a pensione, con applicazione
per le pensioni ai superstiti delle aliquote di cui
all'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ne'
l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E,
tuttavia, fatto salvo l'eventuale maggiore importo di
pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto.
9. in attesa della riforma del sistema pensionistico, per
le pensioni di cui al comma precedente aventi decorrenza
successiva al 1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente
aggiornato, in sostituzione degli aumenti per perequazione
automatica intervenuti dal 1 gennaio di ciascun anno, in
base ai coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.
10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano
altresi' alle pensioni aventi decorrenza anteriore al 10
ottobre 1983 per le quali il coefficiente 5,74 e quelli
successivi assorbono anche gli aumenti per perequazione
automatica intervenuti alla data di decorrenza della
pensione.
10-bis. Ai fini dei commi 8, 9 e 10, per le pensioni
aventi decorrenza successiva al 30 settembre 1983, i
contributi base versati dai coltivatori diretti, coloni e
mezzadri si intendono rivalutati secondo l'anno di
riferimento con i seguenti coefficienti:
1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126
10-ter. I trattamenti minimi dei lavoratori autonomi sono
rivalutati ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni e integrazioni.
11. A decorrere dal 1984 gli aumenti annuali del contributo
capitario di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non
modificano l'ammontare della contribuzione base dovuta per l'anno
1983.
11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
11-ter, Chiunque compie dolosamente atti che procurino a se' o ad
altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e'
tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di
sanzione amministrativa, una somma pari al doppio di quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato.
11-quater. Nei casi in cui risulti che l'integrazione al
trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione
non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti, l'integrazione stessa e' annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo'
essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla
normativa vigente in materia.
11-quinquies. Le gestioni previdenziali possono procedere al
recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente".
Nota all'art. 1, comma 9:
Testo vigente dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
"Art. 26. (Sanzioni penali). - Le dichiarazioni mendaci, la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
A tali effetti, l'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni
rese ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a
norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
Inoltre, ove i reati indicati nei precedenti commi siano commessi
per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
Il pubblico ufficiale che autentica le sottoscrizioni o al quale
sono esibiti gli atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o
esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro
in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o
contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
Nella denominazione di atti usata nei precedenti commi sono
compresi gli atti e documenti originali e le copie autentiche
contemplati dalla presente legge".