Legge Ordinaria n. 140 del 15/04/1985 (Pubblicata nella G.U. del 19 aprile 1985 n. 93 suppl.)
Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
           (Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi) 
 
  1.   Con   effetto   dal    1    gennaio    1985,    ai    titolari
ultrasessantacinquenni di pensioni integrate al  trattamento  minimo,
ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n.  638,
a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per  l'invalidita',
la  vecchiaia  ed  i  superstiti  dei  lavoratori  dipendenti,  della
gestione speciale per i lavoratori delle miniere,  cave  e  torbiere,
delle gestioni speciali per i  commercianti,  per  gli  artigiani,  i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e'  corrisposta,  a  domanda,
una maggiorazione sociale della pensione nella misura di lire  10.000
mensili dal 1 gennaio 1985, elevata  a  lire  20.000  mensili  dal  1
luglio 1985 ed elevata a lire 30.000 mensili dal 1 gennaio 1987,  per
tredici mensilita', a condizione che: 
    1) se la persona non fa parte di un nucleo familiare composto  di
due o piu' persone,  non  possieda,  con  esclusione  della  pensione
integrata al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o
superiore all'ammontare annuo della maggiorazione sociale; 
    2) se la persona vive in un nucleo familiare composto  di  due  o
piu' persone, non possieda, con esclusione della  pensione  integrata
al trattamento minimo, redditi propri per un importo pari o superiore
a quello di cui al punto 1), ne' redditi, cumulati con  quelli  degli
altri componenti il nucleo familiare,  pari  o  superiori  al  limite
costituito  dalla  somma  dell'ammontare  annuo  della  maggiorazione
sociale e di un  importo  pari  all'ammontare  annuo  della  pensione
sociale per ciascun ulteriore componente il nucleo familiare. 
  2. Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
ai punti 1) e 2) del comma precedente, la  maggiorazione  sociale  e'
corrisposta in misura tale che non comporti il superamento dei limiti
stessi. 
  3. Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente  articolo
si tiene conto dei redditi di qualsiasi  natura  compresi  i  redditi
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta o ad imposta sostitutiva. 
  4. Il nucleo familiare di cui al comma 1, punto 2), e'  costituito,
oltreche' dal coniuge, dalle persone menzionate negli  articoli  433,
436 e 437 del codice civile, se conviventi. 
  5. La variazione della  misura  della  maggiorazione  sociale,  con
effetto dal 1 gennaio 1988,  e'  stabilita  annualmente  nella  legge
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato. 
  6. La maggiorazione sociale e' posta a carico del Fondo sociale, ed
e' corrisposta, con le stesse  modalita'  previste  per  l'erogazione
delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale,  al
quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione. 
  7. La domanda per ottenere la maggiorazione sociale, corredata  dal
certificato di stato di famiglia, nonche' da una  dichiarazione  resa
dal  richiedente  su  apposito  modulo,  attestante  l'esistenza  dei
prescritti requisiti, e' presentata alla sede dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale territorialmente competente. 
  8.  In  sede  di   prima   applicazione   l'INPS   e'   legittimato
all'erogazione della maggiorazione di cui al presente articolo  sulla
base  di   dichiarazione   relativa   all'esistenza   dei   requisiti
prescritti, sottoscritta in sede di riscossione dagli interessati  su
apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso. 
  9.  Alla  dichiarazione  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ed il  dichiarante
e' tenuto, oltre alla restituzione  di  quanto  percepito,  anche  al
pagamento di una pena pecuniaria pari a cinque volte l'importo  delle
somme indebitamente percepite, a favore del Fondo sociale. 
  10. La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della
previdenza  sociale  attraverso  le  proprie  sedi   territorialmente
competenti. 
  11. La maggiorazione sociale decorre  dal  primo  giorno  del  mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e  cedibile,
ne' sequestrabile, ne'  pignorabile.  Per  coloro  che,  potendo  far
valere i requisiti di cui ai  commi  precedenti,  presentino  domanda
entro  il  primo  anno  di  applicazione  della  presente  legge,  la
maggiorazione decorre dal 1 gennaio 1985  o  dal  mese  successivo  a
quello di compimento dell'eta',  qualora  questa  ultima  ipotesi  si
verifichi in data successiva al 10 gennaio 1985. 
  12.  Per  i   ricorsi   amministrativi   contro   i   provvedimenti
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  concernenti  la
concessione della maggiorazione, nonche' per  la  comminazione  delle
sanzioni  pecuniarie  di  cui  al  comma  9  e  per  le   conseguenti
controversie in sede  giurisdizionale,  si  applicano  le  norme  che
disciplinano  il  contenzioso  in  materia  di  pensioni   a   carico
dell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti  ovvero,  per  le
maggiorazioni delle pensioni a carico  delle  gestioni  speciali  dei
lavoratori autonomi e della gestione speciale per i lavoratori  delle
miniere,  cave  e  torbiere,  le  norme  che,   in   tali   gestioni,
disciplinano il contenzioso in materia di pensioni. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Testo  vigente dell'art. 6 del decreto-legge 12 settembre
          1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11
          novembre 183, n. 638.
            "1.  A  decorrere  dal  1  ottobre 1983 l'integrazione al
          trattamento     minimo     delle    pensioni    a    carico
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la  vecchiaia  ed  i  superstiti dei lavoratori dipendenti,
          delle  gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della
          medesima,   nonche'   delle   gestioni   speciali   per   i
          commercianti,   gli   artigiani,   i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  della  gestione  speciale  minatori e
          dell'Ente   nazionale   di  assistenza  per  gli  agenti  e
          rappresentanti  di  commercio  non  spetta  ai soggetti che
          posseggano  redditi  propri  assoggettabili all'imposta sul
          reddito  delle  persone  fisiche per un importo superiore a
          due  volte  l'ammontare  annuo  del  trattamento minimo del
          Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, calcolato in misura
          pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di
          ciascun  anno.  Dal  computo  dei  redditi  sono  esclusi i
          trattamenti  di  fine  rapporto  comunque  denominati  e il
          reddito   della  casa  di  abitazione.  Non  concorre  alla
          formazione dei redditi predetti l'importo della pensione da
          integrare  al trattamento minino. Per i lavoratori autonomi
          agricoli,  il  reddito dichiarato dal titolare dell'azienda
          ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche
          viene    imputato,    indipendentemente   dalla   effettiva
          percezione,   a   ciascun   componente  attivo  del  nucleo
          familiare,  in  proporzione  alla  quantita' e qualita' del
          lavoro  effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo
          continuativo,  attestata  con  dichiarazione  dello  stesso
          titolare dell'azienda.
            2.  Qualora  il  reddito  complessivo  risulti  inferiore
          all'anzidetto   limite,   l'integrazione   al   minimo   e'
          riconosciuta in misura tale che non comporti il superamento
          del limite stesso.
            3.   Fermi  restando  i  limiti  di  reddito  di  cui  ai
          precedenti  commi,  nel  caso  di  concorso  di  due o piu'
          pensioni  l'integrazione  di cui ai commi stessi spetta una
          sola  volta  ed  e' liquidata sulla pensione a carico della
          gestione  che  eroga  il trattamento minimo di importo piu'
          elevato  o,  a  parita'  di  importo, della gestione che ha
          liquidato  la  pensione  avente decorrenza piu' remota. Nel
          caso  di titolarita' di pensioni dirette ed ai superstiti a
          carico  della  stessa  gestione  inferiori  al  trattamento
          minimo,  l'integrazione  al trattamento minimo e' garantita
          sulla  sola  pensione  diretta,  sempreche'  non  risultino
          superati  i predetti limiti di reddito; nel caso in cui una
          delle  pensioni risulti costituita per effetto di un numero
          di  settimane  di  contribuzione  obbligatoria, effettiva e
          figurativa  con esclusione della contribuzione volontaria e
          di  quella  afferente  a  periodi  successivi  alla data di
          decorrenza   della   pensione,   non   inferiore   a   781,
          l'integrazione al trattamento minimo spetta su quest'ultima
          pensione.
            4.  Per  l'accertamento del reddito di cui al primo comma
          gli    interessati    devono   presentare   alle   gestioni
          previdenziali   di   competenza  la  dichiarazione  di  cui
          all'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
            5. Le pensioni non integrate al trattamento minimo di cui
          al  presente  articolo  sono  assoggettate  alla disciplina
          della  perequazione  automatica delle pensioni integrate al
          trattamento minimo secondo i rispettivi ordinamenti.
            6.  Le  pensioni  integrate  al  trattamento minimo i cui
          titolari superino il limite di reddito di cui ai precedenti
          commi   successivamente   alla  data  di  decorrenza  della
          pensione,  ivi  comprese quelle aventi decorrenza anteriore
          al  30  settembre 1983, sono assoggettate alle disposizioni
          di  cui  ai  commi  precedenti dalla cessazione del diritto
          alla integrazione. In tal caso l'importo della pensione non
          integrata  e'  determinato,  all'atto  della cessazione del
          diritto  all'integrazione, applicando all'importo in vigore
          alla  data  di  decorrenza  della pensione, calcolato sulla
          base  dei periodi di contribuzioni utili, le percentuali di
          rivalutazione   dei  trattamenti  minimi  di  pensione  dei
          rispettivi ordinamenti nel frattempo intervenute.
            7.  L'importo  erogato  alla  data  della  cessazione del
          diritto  all'integrazione  viene  conservato  fino  al  suo
          superamento    per    effetto    dell'applicazione    delle
          disposizioni  di cui al comma 5 dell'importo determinato ai
          sensi del comma 6.
            8.  Per  le pensioni a carico delle gestioni speciali dei
          lavoratori  autonomi liquidate con decorrenza dal 1 ottobre
          al  31  dicembre 1983, il coefficiente di adeguamento della
          pensione  base  di  cui  all'art.  15 della legge 21 luglio
          1965,  n.  903, e' moltiplicato per 5,74, restando con cio'
          assorbiti  gli  aumenti  di  cui all'art. 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1968,  n. 488, e
          all'art. 9 della legge 30 aprile 1969, n. 153. In ogni caso
          l'importo mensile della pensione cosi' determinata non puo'
          superare  ne'  il  limite  di  L.  10.000  per ogni anno di
          anzianita'  contributiva utile a pensione, con applicazione
          per  le  pensioni  ai  superstiti  delle  aliquote  di  cui
          all'art.  22  della  legge  21  luglio  1965,  n.  903, ne'
          l'importo del trattamento minimo vigente nelle gestioni. E,
          tuttavia,  fatto  salvo  l'eventuale  maggiore  importo  di
          pensione derivante dal calcolo della prestazione secondo le
          norme  vigenti  anteriormente  all'entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
            9. in attesa della riforma del sistema pensionistico, per
          le  pensioni  di  cui al comma precedente aventi decorrenza
          successiva  al  1983 il coefficiente 5,74 sara' annualmente
          aggiornato,  in sostituzione degli aumenti per perequazione
          automatica  intervenuti  dal  1 gennaio di ciascun anno, in
          base  ai  coefficienti di cui all'art. 3, comma undicesimo,
          della legge 29 maggio 1982, n. 297, riferiti all'anno 1965.
            10.  Le  disposizioni  di cui ai commi 8 e 9 si applicano
          altresi'  alle  pensioni  aventi decorrenza anteriore al 10
          ottobre  1983  per  le  quali il coefficiente 5,74 e quelli
          successivi  assorbono  anche  gli  aumenti per perequazione
          automatica   intervenuti  alla  data  di  decorrenza  della
          pensione.
            10-bis.  Ai  fini  dei  commi  8, 9 e 10, per le pensioni
          aventi  decorrenza  successiva  al  30  settembre  1983,  i
          contributi  base  versati dai coltivatori diretti, coloni e
          mezzadri   si   intendono   rivalutati  secondo  l'anno  di
          riferimento con i seguenti coefficienti:

1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2038
1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1346
1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,3003
1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2731
1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2126

  10-ter.   I   trattamenti   minimi  dei  lavoratori  autonomi  sono
rivalutati  ai sensi dell'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni e integrazioni.
  11.  A  decorrere  dal  1984  gli  aumenti  annuali  del contributo
capitario  di  cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, non
modificano  l'ammontare  della  contribuzione  base dovuta per l'anno
1983.
  11-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
pensioni spettanti ai superstiti, quando vi siano piu' titolari.
  11-ter,  Chiunque  compie dolosamente atti che procurino a se' o ad
altri  la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante e'
tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata, a titolo di
sanzione   amministrativa,   una  somma  pari  al  doppio  di  quella
indebitamente percepita, ancorche' il fatto costituisca reato.
  11-quater.   Nei   casi   in  cui  risulti  che  l'integrazione  al
trattamento  minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione
non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi
vigenti,  l'integrazione  stessa  e'  annullata o rideterminata nella
misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata puo'
essere  recuperata  senza  tener  conto  dei  limiti  stabiliti dalla
normativa vigente in materia.
  11-quinquies.   Le  gestioni  previdenziali  possono  procedere  al
recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza
anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente".

Nota all'art. 1, comma 9:
  Testo vigente dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
  "Art.  26.  (Sanzioni  penali).  -  Le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita'  negli  atti  e  l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla
presente  legge  sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
  A  tali  effetti,  l'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale a uso di atto falso e le dichiarazioni
rese  ai  sensi  dei  precedenti  articoli 2, 3, 4, 8 e autenticate a
norma dell'art. 20 sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
  Inoltre,  ove  i reati indicati nei precedenti commi siano commessi
per  ottenere  la  nomina  ad  un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio  di  una  professione o arte, il giudice, nei casi piu'
gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
dalla professione o arte.
  Il  pubblico  ufficiale  che autentica le sottoscrizioni o al quale
sono  esibiti  gli  atti ammonisce chi sottoscrive la dichiarazione o
esibisce l'atto sulla responsabilita' penale cui puo' andare incontro
in  caso  di  dichiarazione  mendace  o di esibizione di atto falso o
contenente dati non piu' rispondenti a verita'.
  Nella  denominazione  di  atti  usata  nei  precedenti  commi  sono
compresi  gli  atti  e  documenti  originali  e  le  copie autentiche
contemplati dalla presente legge".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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