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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n.
177, spettanti per le cessazioni dal servizio relative ai periodi
indicati nei successivi articoli 2 e 3, sono aumentate a decorrere
dal 1 gennaio 1984 di un importo determinato in base alle aliquote
percentuali stabilite dagli articoli medesimi, da applicarsi
sull'ammontare annuo lordo considerato con esclusione dell'indennita'
integrativa speciale, delle quote di aggiunta di famiglia e degli
emolumenti accessori previsti per i titolari di pensione
privilegiata.
A decorrere dal 1 gennaio 1985 le pensioni di cui al comma
precedente sono aumentate, previo riassorbimento degli aumenti di cui
al comma stesso, nelle misure percentuali e fisse e con riferimento
ai comparti ed alle date di decorrenza dei trattamenti indicati nella
tabella allegata alla presente legge. Per le pensioni di
reversibilita' l'aumento nella misura fissa spetta in ragione del 60
per cento.
Gli aumenti percentuali di cui ai commi precedenti sono da
computare sull'importo delle singole pensioni in atto alla data del
31 dicembre 1981.
Gli aumenti di cui al presente articolo non spettano sulle pensioni
dei graduati e militari di truppa delle categorie in congedo di cui
al successivo articolo 5.
L'onere per gli aumenti delle pensioni corrisposte dal Fondo per il
trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai
titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere e della Cassa
integrativa di previdenza per il personale telefonico statale e' a
carico del Fondo e della Cassa predetti.
NOTE
Nota all'art. 1, comma 1:
Testo vigente dell'art. 1 della legge 29 aprile 1976, n.
177, recante collegamento delle pensioni del settore
pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento
del trattamento di quiescenza del personale statale e degli
iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.
"Art. 1. (Perequazione automatica delle pensioni). - Le
pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli
assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello
Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta'
di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali,
degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la
emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica
secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.
La perequazione automatica prevista dal precedente comma
si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il
trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali,
ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere,
della Cassa integrativa di previdenza per il personale
telefonico statale, del Fondo per il trattamento di
quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto,
nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del
tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle
casse predette".