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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, concernente disposizioni
urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della
distribuzione commerciale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio 1981, n. 414, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 2 ottobre 1981, n. 544, cosi' come modificato dal comma 3
dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, e'
sostituito dal seguente:
"Le indennita' di anzianita' dovute ai dipendenti delle imprese
sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi
del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di
lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti la emanazione
del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio
dell'impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute
ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la
continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo,
sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per
la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti
dell'articolo 111, n. 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267".
2-ter. Alle imprese sottoposte a procedura concorsuale che
continuino nell'esercizio di impresa, la disposizione del sesto comma
dell'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applica con
riferimento alla data di cessazione della continuazione
dell'esercizio stesso".
Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo
2, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 277,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1984, n.
430, e' determinato per l'anno 1985 in lire 20 miliardi.
2. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Servizio nazionale dell'impiego".
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 6, comma 1, le parole: "31 marzo 1985" sono sostituite
dalle seguenti: "31 maggio 1985".
All'articolo 7:
al comma 1, la cifra: "100" e' sostituita dalla seguente: "150" e
le parole: "all'articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "agli
articoli 2 e 4";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. In deroga a quanto disposto dal sesto comma dell'articolo
7 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la durata massima di utilizzo e
preammortamento per i mutui agevolati e per i finanziamenti di cui al
primo comma dell'articolo 4 della legge stessa e relativi ad
iniziative nel settore aeronautico ed automobilistico ubicate nel
centro-nord e' elevata a cinque anni.
L'articolo 8 e' soppresso.