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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per la somministrazione dei fondi occorrenti alle rappresentanze
diplomatiche ed agli uffici consolari nonche' per le altre spese da
effettuarsi all'estero da parte del Ministero degli affari esteri e'
istituito, presso la tesoreria centrale dello Stato, un conto
corrente infruttifero intestato allo stesso Ministero.
Il Ministero degli affari esteri versera' anticipatamente sul
predetto conto, a carico dei competenti capitoli del proprio stato di
previsione della spesa, le somme occorrenti al contabile del
portafoglio per le operazioni di rimessa all'estero che lo stesso
dovra' presumibilmente effettuare, comprese quelle relative al
rimborso delle eventuali differenze di cambio.
I versamenti di cui al comma precedente sono effettuati
periodicamente sulla base di preventivi di massima disposti dal
Ministero degli affari esteri.
A valere sui fondi depositati sul conto corrente il Ministero degli
affari esteri provvedera' periodicamente al rimborso al contabile del
portafoglio del controvalore dei pagamenti in valuta dallo stesso in
precedenza effettuati.
Le operazioni effettuate dal contabile del portafoglio ai sensi del
presente articolo sono soggette al controllo successivo dell'ufficio
di riscontro della Corte dei conti, istituito con legge 9 dicembre
1928, n. 2783.