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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Dopo l'articolo 49 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, e'
inserito il seguente:
"Art. 49-bis. - Al concorso per referendario si applicano le norme
relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1965, n. 617, ed all'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il
raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati
dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati
stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo
punteggio.
Ai fini della valutazione delle prove scritte ognuno dei commissari
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 aprile 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
NOTE
- Il regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, concerne
approvazione del regolamento per la carriera e la
disciplina del personale della Corte dei conti.
- Sia l'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1965, n. 617, che l'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28,
hanno modificato il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860,
concernente il regolamento per il concorso di ammissione in
magistratura. Di detti due articoli, quello del decreto del
Presidente della Repubblica n. 617 del 1965 ha sostituito
l'art. 12, mentre quello del decreto
del Presidente della Repubblica n. 28 del 1949 ha
sostituito l'articolo 8. Si riporta il testo dei due
articoli:
Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7
febbraio 1949, n. 28 (sostitutivo dell'art. 8 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):
"Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di
esame due buste di eguale colore, una grande munita di un
tagliando con numero progressivo ed una piccola contenente
un cartoncino bianco. Sul tagliando deve essere scritto il
numero corrispondente a quello segnato sulla tessera di
riconoscimento inviata al candidato.
Le buste residue, oltre quelle consegnate ai candidati,
sono chiuse in piego suggellato con il bollo dell'ufficio.
Sul piego appongono la firma il presidente o chi ne fa le
veci, un componente della commissione ed il segretario.
Detto piego non puo' essere aperto se non per trarne le
buste da consegnare eventualmente ai candidati che le
richiedono in sostituzione di buste deteriorate che devono
essere restituite. In tal caso le buste residue comprese
quelle deteriorate sono chiuse in altro piego suggellato e
firmato come e' stabilito dal precedente comma 2.
Il numero di dette buste deve corrispondere alla
differenza fra il numero delle buste rimesse al presidente
in ciascun giorno delle prove e quelle consegnate ai
candidati.
Il candidato, dopo svolto il tema, senza apporvi
sottoscrizione ne altro contrassegno, mette il foglio o i
fogli nella busta piu' grande. Scrive il proprio nome,
cognome e paternita' nel cartoncino e lo chiude nella busta
piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande
che richiude e consegna al presidente od a chi ne fa le
veci, esibendo la tessera di riconoscimento. Il presidente,
o chi ne fa le veci, dopo aver accertato che il numero
segnato sul tagliando corrisponde a quello della tessera,
appone la sua firma trasversalmente sulle buste in modo che
vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte
della busta stessa.
Nel giorno e nell'ora che saranno indicati dal presidente
alla chiusura delle prove, la commissione in seduta
plenaria, alla presenza di dieci candidati designati dal
presidente e tempestivamente avvertiti, constata la
integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi
contenenti i lavori, raggruppa le tre buste aventi lo
stesso numero, e, dopo aver staccato i tagliandi le chiude
in un'unica busta piu' grande. Su questa viene apposto un
numero progressivo, soltanto quando e' ultimata
l'operazione di raggruppamento per tutti i lavori, avendo
cura di rimescolare le buste prima di apporre il numero.
Tutte le buste debitamente numerate sano poi raccolte in
piego suggellato con le stesse formalita' indicate nel
secondo comma.
Di tutto quanto sopra e' disposto come pure di tutto
quanto avviene durante lo svolgimento delle prove viene
redatto processo verbale sottoscritto dal presidente, o da
chi ne fa le veci e dal segretario".
Art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1965, n. 617 (sostitutivo dell'art. 12 del regio
decreto 15 ottobre 1925, n. 1860):
Compiute le operazioni indicate nel sesto comma dell'art.
8 la commissione e' convocata nel termine di giorni cinque,
per iniziare l'esame dei lavori.
Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove
scritte siano piu' di trecento, il presidente, sentiti i
commissari, puo' formare tre sottocommissioni, ciascuna
delle quali deve essere composta da non meno di tre
commissari, assistiti da un segretario. La sottocommissione
e' presieduta dal presidente o dal commissario piu'
anziano. I temi relativi ad una materia o gruppo di materie
devono essere tutti esaminati collegialmente dalla stessa
sottocommissione.
Verificata l'integrita' dei pieghi e delle singole buste
il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone
immediatamente sulle tre buste contenenti i lavori il
numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero
sara' poi trascritto, appena aperte le buste contenenti i
lavori, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia
sulle bustine contenenti il cartoncino di identificazione.
La commissione legge nella medesima seduta i temi di
ciascun candidato e, dopo avere ultimato la lettura dei tre
elaborati, assegna contemporaneamente a ciascuno di essi il
relativo punteggio secondo le norme indicate nell'art. 16
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e nell'art. 1
del decreto legislativo 19 aprile 1947, n. 974.
Nel caso che la commissione sia divisa in
sottocommissioni, queste nella medesima seduta procedono
all'esame dei tre lavori di ciascun candidato e, ultimata
la lettura degli elaborati, si riuniscono per la
comunicazione delle rispettive valutazioni.
Subito dopo ogni sottocommissione assegna ai lavori da
essa esaminati il punteggio secondo le norme indicate nel
precedente comma.
Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere
che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da
altro lavoro ovvero da qualche autore, annulla l'esame del
candidato al quale appartiene lo scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che
comunque si siano fatti riconoscere.
Se la commissione e' divisa in sottocommissioni, le
deliberazioni di cui ai precedenti comma sesto e settimo
spettano alla commissione plenaria. Questa inoltre delibera
definitivamente sulla idoneita' o non idoneita' di un
candidato, quando la deliberazione della sottocommissione
sia stata presa a maggioranza e il commissario dissenziente
richieda la deliberazione plenaria".