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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, recante modificazioni
dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi, e'
convertito in legge con la seguente modificazione:
L'articolo 2 e' soppresso.
NOTE
Nota all'art. 1:
Del decreto-legge 1 marzo 1985, n. 43, e' rimasto in
vigore l'art. 1 del seguente tenore:
"1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente
sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse
dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio
diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di
L. 65.693 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, e
l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta
di confine sui gas di petrolio liquefatto per autotrazione
sono stabilite nella misura di L. 26.220 per quintale.
2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla
lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge
19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la
benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani
residenti all'estero, e' stabilita in L. 45224 per
ettolitro, alla temperatura di 15° C.
3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e
della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla
lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge
19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il
prodotto denominato "Jet Fuel JP/4" destinato
all'Amministrazione della difesa, e' stabilita in L.
6.569,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C,
relativamente al quantitativo eccedente il contingente
annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta
nella misura normale stabilita per la benzina".